COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 4/2013 QUILIANO A.S.D. – VOLTRESE VULTUR

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 28/ 4/2013 QUILIANO A.S.D. - VOLTRESE VULTUR Il Giudice Sportivo, in relazione alla gara a margine, Esaminati gli atti ufficiali Letto il referto di gara e il relativo supplemento dell'arbitro, il quale ha minuziosamente descritto le motivazioni che lo hanno indotto a sospendere la gara al 30º del s.t. a seguito di un grave episodio di rissa che ha coinvolto i giocatori e i dirigenti di entrambe le società, oltre che un tifoso della squadra ospitante, che nell'occasione è entrato sul terreno di giuoco tenendo un comportamento minaccioso (nello specifico urlava "ti ammazzo" tenendo i pugni pronti a colpire), e che per fortuna è stato fermato da due giocatori ed un dirigente della società Quiliano; Tenuto conto che dal supplemento al referto arbitrale risulta che le responsabilità della sospensione della gara debbono ascriversi ad entrambe le società per i seguenti rispettivi motivi: 1. Alla società Voltrese per il comportamento del proprio giocatore, Tutiven Bruno, il quale, al 29º del s.t., giungendo alle spalle del giocatore del Quiliano, Manzi Mattia, prendendolo di sorpresa lo colpiva con un violento pugno al volto, facendolo rovinare a terra e provocandogli una vistosa e sanguinante ferita all'occhio destro, per cui si rendeva necessario anche l'intervento dell'ambulanza; da tale grave episodio di violenza ne scaturiva una generalizzata rissa, connotata da spinte, calci e pugni, che coinvolgeva i giocatori e i dirigenti di entrambe le squadre; 2. Alla società Quiliano, società ospitante (e dunque responsabile del mantenimento delle misure d'ordine), per aver consentito l'ingresso sul terreno di giuoco ad un proprio sostenitore, che con il proprio comportamento minaccioso ha contribuito ad indurre il direttore di gara alla sacrosanta decisione di sospendere la partita; Rilevato, che in effetti a causa della degenerazione della situazione in campo, caratterizzata da una violenta rissa che sicuramente ha determinato condizioni tali per cui non poteva più esserci serenità e,soprattutto sicurezza per il normale prosieguo della gara; Tutto ciò considerato, non vi è dubbio che nel caso di specie si verte, innanzitutto, nell'ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono e delineano chiaramente la responsabilità delle società per fatti, attribuibili anche ai propri tesserati e sostenitori, avvenuti all'interno dell'impianto sportivo con conseguente pericolo dell'incolumità fisica di una o più persone; d'altronde è evidente che la responsabilità dell'episodio descritto è da ascriversi a carico di entrambe le società; Consta anche richiamare il contenuto del combinato disposto degli artt. 12 (segnatamente, nella fattispecie il comma 3) e 14 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alla prevenzione e responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, i quali prevedono e disciplinano tutta una serie di obblighi ed adempimenti a carico della società; tuttavia nel caso di specie occorre evidenziare il comportamento di alcuni giocatori e dirigenti della società Quiliano, che in occasione della minacciosa invasione di campo del summenzionato proprio sostenitore, hanno comunque bloccato tale tifoso trascinandolo fuori dal terreno; tuttavia tale fattispecie se da una parte attenua la sanzione a carico della società (art. 13. Comma 2 C.G.S.,), dall'altra non può rappresentare un esimente tale da poter evitare la responsabilità per la decisione che ha portato il direttore di gara a sospendere la partita; né pare che nel caso in questione, in cui comunque è chiamato a decidere il Giudice Sportivo si possa individuare con esattezza una responsabilità esclusiva o maggiore di una soltanto delle due società rispetto all'altra; traspare, piuttosto, una responsabilità in concorso tra le due società, tenendo comunque presente, da una parte il comportamento di assurda violenta del giocatore della Voltrese che colpisce con un violento pugno per cosi dire "a sorpresa" un avversario che rimane a terra sanguinante, e dal'altra comunque non possono, in ogni caso, sottacersi i profili di responsabilità per la società ospitante in merito alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza da garantire in occasione dello svolgimento della gare ufficiali (doveva evitarsi l'ingresso sul terreno di giuoco di quel proprio tifoso che col suo atteggiamento minaccioso ha certamente contribuito ad indurre l'arbitro a decretare la sospensione della gara. PQM Si delibera: - la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società; - La squalifica per 6 gare nei confronti del calciatore della Voltrese Vultur Tutiven Bruno per aver, al 29º del s.t. colpito con un violento pugno al volto un giocatore avversario provocandogli una vistosa e sanguinante ferita all'occhio destro, costringendo alle cure ospedaliere; - Di non applicare ulteriori sanzioni (ammenda, ecc.) a carico della società Quiliano, in quanto alcuni giocatori e dirigenti si sono comunque adoperati per bloccare l'invasione del tifoso, trascinandolo fuori dal terreno di giuoco.
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