COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Presidente A.S.D. Arcole Adriano Zanolla – dei Dirigenti A.S.D. Arcole Claudio Boseggia, Francesco Dal Lago, Giordano Dal Lago Giorgio Pavan, Daniele Mella, Mirko Furlani, Shkelqim Guraqki, Fabio Fasson, Angelo Rizzotto, Gianluca Zorzella, Simone Tode sco, Noureddine El Moummi della Società A.S.D. Arcole
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Presidente A.S.D. Arcole Adriano Zanolla -
dei Dirigenti A.S.D. Arcole Claudio Boseggia, Francesco Dal Lago, Giordano Dal Lago Giorgio Pavan, Daniele Mella, Mirko Furlani, Shkelqim Guraqki, Fabio Fasson, Angelo Rizzotto, Gianluca Zorzella, Simone Tode sco, Noureddine El Moummi
della Società A.S.D. Arcole
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/4/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Sig. Zanolla Adriano, Presidente A.S.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Boseggia Claudio, Dirigente Accompagnatore AS.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Dal Lago Francesco, Dirigente Accompagnatore AS.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della vio lazione di cui all 'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all 'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Dal Lago Giordano, Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore della AS.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all 'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Pavan Giorgio, Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore della AS.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Mella Daniele, Dirigente Accompagnatore A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose
gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Furlani Mirko, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.SD. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Guraquki Shkelqim, Di rigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Fasson Fabio, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fossero regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Rizzotto Angelo, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Zorzella Gianluca, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. Todesco Simone, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all 'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
Sig. El Moumni Noureddine, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole
per rispondere nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Arcole in occasione di numerose gare disputate dalla predetta società, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver visionato e comunque sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado alcuni tra i calciatori non fosse regolarmente tesserati e, per ciò, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;
la Società A.S.D. Arcole
per aver beneficiato della partecipazione di più calciatori non avente titolo in occasione delle gare indicate in narrativa, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e/o ai propri tesserati e/o qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 30/4/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Adriano Zanolla Presidente A.S.D. Arcole
il Sig. Claudio Boseggia Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Francesco Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig., Giordano Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Giorgio Pavan Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Daniele Mella Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Mirko Furlani Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Shkelqim Guraqki Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Fabio Fasson Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Angelo Rizzotto Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Gianluca Zorzella Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Simone Todesco Dirigente A.S.D. Arcole
il Sig. Noureddine El Moummi Dirigente A.S.D. Arcole
rappresentati dal Sig. Adriano Zanolla, giusta delega in atti
la Società A.S.D. Arcole rappresentata dal Sig. Adriano Zanolla (Presidente)
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 30/4/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. precisando, nel contempo, che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
a carico del Sig. Adriano Zanolla Presidente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi sei
a carico del Sig. Claudio Boseggia Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Francesco Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Giordano Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Giorgio Pavan Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Daniele Mella Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Mirko Furlani Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi uno
a carico del Sig. Shkelqim Guraqki Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Fabio Fasson Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Angelo Rizzotto Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Gianluca Zorzella Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Simone Todesco Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Noureddine El Moummi Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Adriano Zanolla Presidente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi sei
a carico del Sig. Claudio Boseggia Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Francesco Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Giordano Dal Lago Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Giorgio Pavan Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Daniele Mella Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Mirko Furlani Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi uno
a carico del Sig. Shkelqim Guraqki Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per mesi tre
a carico del Sig. Fabio Fasson Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Angelo Rizzotto Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Gianluca Zorzella Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Simone Todesco Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
a carico del Sig. Noureddine El Moummi Dirigente A.S.D. Arcole : inibizione per giorni venti
I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’A.S.D. Arcole la sanzione della penalizzazione :
- di 13 punti da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
- di 14 punti da scontarsi nella classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto di questi ultimi provvedimenti proposti dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’A.S.D. Arcole, ritenuti congrui i provvedimenti stessi
dispone
l’irrogazione delle seguenti sanzioni a carico dell’A.S.D. Arcole :
- n. 13 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
- n. 14 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale della stagione sportiva 2013/2014.
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