F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 6297/776 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 6297/776 pf12-13 SP/blp del 9.4.2013). Con atto del 9 aprile 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, Dellera Matteo, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Casale Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; e la Società AS Casale Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore. Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Dellera e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione 2013/2014 per la Società AS Casale Calcio Srl. Il deferimento è fondato. Osserva la Commissione che con nota del 20 marzo 2013 la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società AS Casale Calcio Srl non ha documentato, alla scadenza del termine del 18 febbraio 2013, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2012, così come prescritto dall'art. 85 lett. C), paragrafo V) delle NOIF Tale inadempimento trova riscontro nel report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, richiamato nella nota della Co.Vi.So.C. citata, ed allegato agli atti. La comprovata mancata documentazione alla data del 18 febbraio 2013 del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, da parte della Società AS Casale Calcio Srl, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS Tali comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, sono ascrivibili a Dellera Matteo, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Casale Calcio Srl, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Dalle medesime condotte consegue la responsabilità diretta della Società AS Casale Calcio Srl, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS L’entità degli illeciti suddetti inducono a stabilire la sanzione nella misura indicata in dispositivo anche sulla base di quanto statuito in occasione di precedenti analoghi. P.Q.M. La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed irroga a Dellera Matteo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla Società AS Casale Calcio Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014.
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