F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013 (306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MORATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota n. 6457/845 pf12-13 SP/SS/blp del 12.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 02 Maggio 2013
(306) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MORATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota n. 6457/845 pf12-13 SP/SS/blp del 12.4.2013).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale, Moratti Massimo, Presidente e Legale rappresentante della Società FC Internazionale Milano e la stessa Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere:
- il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni rese meglio riportate ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell’atto di deferimento, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione ed in particolare della buona fede e della imparzialità degli ufficiali di gara e, conseguentemente, della regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, così ledendo la reputazione di Organismi operanti nell’ambito della FIGC, nonché il prestigio e la credibilità della medesima Istituzione Federale;
- la Società FC Internazionale Milano Spa della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e Legale rappresentante All’inizio della riunione odierna il Signor Massimo Moratti e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Massimo Moratti e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Massimo Moratti, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Massimo Moratti, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per la Società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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