REGIONALE VENETO COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Salvatronda Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 43 del 18/4/2013 – Ammenda alla società di € 500,00.- – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 02/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso U.S.D. Salvatronda Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 43 del 18/4/2013 – Ammenda alla società di € 500,00.- – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S.D. Salvatronda ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 43 del 18/4/2013 con la quale ha adottato la sanzione della ammenda di € 500.00.- a carico della Società : perché durante tutto il secondo tempo un gruppo di propri sostenitori rivolgeva cori di disprezzo e discriminazione razziale nei riguardi di giocatore avversario di colore (art. 11 del C.G.S.). La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Salvatronda; vista la documentazione ufficiale in atti che appare congrua e motivata in relazione ai fatti addebitati e descritti dal direttore di gara; visto il disposto di cui all’art. 11, comma 3 del C.G.S. tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’U.S.D. Salvatronda; - di confermare la sanzione della ammenda di € 500,00.- a carico della Società: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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