CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 02/05/2013 – sig. Camillo Franchi Scarselli – sig. Carlo Passiatore/Federazione Italiana Pentathlon Moderno

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 02/05/2013 - sig. Camillo Franchi Scarselli - sig. Carlo Passiatore/Federazione Italiana Pentathlon Moderno L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2012, presentato in data 11 dicembre 2012, proposto da Camillo Franchi Scarselli e Carlo Passiatore, rappresentati e difesi dall’avvocato Serafino Conforti e successivamente dall’avv. Giovanni Fontana, contro Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), in persona del suo Presidente pro tempore, prof. Luigi Felicita, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Enrico Turetta, contro Lucio Felicita in proprio quale Presidente eletto, non costituitosi in giudizio, nonché contro i controinteressati Consiglieri federali eletti nell’assemblea tenutasi in data 11 novembre 2012, nelle persone di Angelo Maccaroni, Enrico Castrucci, Giorgio De Vigili, Federica Foghetti, Francesco Di Domizio, Fabrizio Bittner, Sergio De Bonis, Alessia Pieretti, Stefano Pecci, Luca Colusso, non costituitisi in giudizio; e contro il Revisore dei Conti eletto nella medesima assemblea, nella persona del dott. Luciano Pistolesi, per l’annullamento dell’assemblea elettiva della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, tenutasi in Roma in data 11 novembre 2012 ed ogni atto ad essa collegato, sia preliminare che successivo, ovvero per la dichiarazione di decadenza per conflitto di interessi di Lucio Felicita dalla carica di Presidente federale; uditi, nell’udienza dell’ 11 aprile 2013, il Relatore, Pres. Riccardo Chieppa, l’avv. Giovanni Fontana per il ricorrente e l’avv. Piero Enrico Turetta per la Federazione. RITENUTO IN FATTO 1.- Camillo Franchi Scarselli e Carlo Passiatore, con ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2012, presentato in data 11 dicembre 2012, contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), in persona del suo Presidente pro-tempore, e nei confronti del Prof. Lucio Felicita in proprio quale Presidente eletto, nonché dei controinteressati Consiglieri federali eletti nell’assemblea elettiva tenutasi in data 11 novembre 2012, nelle persone di Angelo Maccaroni, Enrico Castrucci, Giorgio De Vigili, Federica Foghetti, Francesco Di Domizio, Fabrizio Bittner, Sergio De Bonis, Alessia Pieretti, Stefano Pecci, Luca Colusso, e nei confronti del Revisore dei Conti eletto nella medesima assemblea, nella persona del dott. Luciano Pistolesi, hanno chiesto l’annullamento dell’anzidetta assemblea elettiva della Federazione e di ogni atto ad essa collegato, sia preliminare che successivo, ovvero per la dichiarazione di decadenza per conflitto di interessi di Lucio Felicita dalla carica di Presidente federale. I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: a) violazione della normativa sull’elettorato attivo, per quanto attiene all’accertamento del corpo elettorale, tenuto conto di elezioni senza voti plurimi, avendo tutte le società associate la medesima forza elettorale e con riferimento alla nascita di tante società con limitatissima attività di una sola gara promozionale sportiva effettiva, in contrasto con i principi informatori del Coni, che imporrebbero l’attività. Nella sola città di Pesaro vi sarebbero ben 11 società sconosciute in ordine ai nomi degli organi e degli atleti, mai visti in gare ufficiali; 9 società, indicate nominativamente, avrebbero la loro sede legale in Pesaro, via degli Alberi n. 346, studio di uno dei commercialisti del Presidente federale; lo stesso fenomeno si verificherebbe a Montelibretti, sede del Centro Federale, con altre società indicate nominativamente, aventi quali Presidenti giovani ragazzi collaboratori della Federazione, in qualità istruttori. Nella imminenza delle elezioni, dopo voci di denuncie in Procura, alcuni degli anzidetti avrebbero richiesto un incontro chiarificatore con il Presidente, avvenuto prima con una impiegata della Federazione - che avrebbe cercato di tranquillizzare i Presidenti asseriti “fittizi” -, poi con il Presidente federale, che li avrebbe invitati ad andare avanti fino alla data dell’assemblea, tranquillizzandoli anche sotto il profilo dei pagamenti delle affiliazioni. Un presidente di società (Paris A.), per null’affatto tranquillizzato si sarebbe dimesso, ma la società avrebbe ugualmente partecipato al voto. Accanto alla proliferazione delle società, vi sarebbe stato analogo fenomeno di atleti e tecnici, molti di più di quelli visti sui campi di gare. b) mancata segretezza del voto: ai sensi dell’art. 19, comma 4, dello Statuto F.I.P.M.: il voto delle Assemblee elettive deve essere segreto, conformemente ai princìpi democratici; nel caso di specie ciò non si è verificato, in quanto la Commissione Verifica dei poteri ha consegnato le schede elettorali al momento dell’accreditamento, anche due ore prima dell’inizio dell’Assemblea, mentre gli elettori hanno molto spesso compilato le schede fuori dalle cabine e forzatamente sotto lo sguardo di terzi, che avrebbero controllato le preferenze espresse; gli stessi elettori sarebbero stati sollecitati, dal Presidente dell’Assemblea, a votare senza andare nelle cabine “per fare prima”, come risulterebbe da una registrazione video ad eventuale disposizione dell’Alta Corte. Ciò, comprovato anche da una testimonianza del Presidente di una società sportiva, sarebbe contrario ad ogni basilare principio di democrazia e al dettato dello Statuto federale ed invaliderebbe completamente il risultato elettorale. c) abuso di potere per mancata garanzia di parità di condizioni dei candidati, secondo i principi statutari di ordinamento democratico e di eguaglianza (art. 1, commi 2 e 3, Statuto F.I.P.M.): non sarebbe stato mai consegnato, malgrado ripetuta richiesta, l’elenco delle società sportive e dei soggetti aventi diritto al voto; laddove nel Registro delle società sportive del C.O.N.I. figurerebbero 99 società, la Commissione Verifica dei poteri ne ha ammesse 138. Secondo la Segreteria federale non vi sarebbe obbligo di far sapere ai candidati chi e quanti sono gli elettori. Nessuno dei candidati avrebbe potuto prendere la parola nell’assemblea elettiva; lo stesso ricorrente Franchi Scarselli non è potuto intervenire per esporre il programma o per chiedere gli elenchi rifiutati, essendo stato di fatto zittito, con sola concessione del deposito di mozione verbale. d) società che non hanno attività: oltre alle società indicate sub a), solo 1/3 delle società sportive ammesse al voto svolgerebbe effettiva attività. Il regolamento tecnico prevede all’art. 3.6, sui calendari regionali, l’obbligo di richiesta di gare da parte degli atleti entro il 30 gennaio di ogni anno; quelle successive non farebbero parte del calendario ufficiale e non comporterebbero diritto al voto. Ciò avrebbe portato alle dimissioni del Delegato regionale del Piemonte, Gen. Duranti, di fronte a 6 società su 8 di Asti senza alcuna gara all’attivo e nondimeno ammesse al voto. e) società non riaffiliate (soc. Shark Team), o con Presidenti dimissionari (soc. Montemaggiore, presidente Paris Adriano), o deceduti (soc. Penta Team), eppure partecipanti alla votazione. f) società non registrate nel Registro C.O.N.I.: come risulterebbe dalle 99 iscritte nel Registro e 138 accreditate; non vi era stata la possibilità per il candidato Presidente (ed attuale ricorrente) di conoscere il nome, il rappresentante o altro dato sulla esistenza giuridica delle società. g) decadenza del Presidente federale Felicita, in quanto vero Presidente di società sportive di cui al punto a) e quindi con incompatibilità e decadenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, Statuto F.I.P.M., e dell’art. 7.6, comma 3, Principi informatori del C.O.N.I. Il Presidente federale Felicita avrebbe concluso un contratto con se stesso, locando un proprio appartamento (in cui abiterebbe la figlia) alla Federazione, come foresteria per il Centro Federale (peraltro a distanza di tre chilometri) di cui dovrebbe ancora iniziare la costruzione: quindi, appartamento inutilizzabile per almeno tre anni, con illeciti che andrebbero al di là dell’ordinamento sportivo. I ricorrenti hanno invocato la competenza dell’Alta Corte, con richiamo all’art. 40, comma 2, dello Statuto F.I.P.M., e alla giurisprudenza della stessa Alta Corte in materia elettorale, considerata non disponibile, e hanno chiesto la dichiarazione di nullità, invalidità e comunque l’annullamento dell’assemblea elettiva dell’11 novembre 2012 e di ogni altro atto collegato, sia preliminare che successivo; in subordine, hanno chiesto di dichiarare la decadenza dalla carica di Presidente federale di Luigi Felicita, eletto Presidente. Inoltre, i ricorrenti hanno domandato una serie di acquisizioni istruttorie e la prova per testi. 2.- Con ordinanza presidenziale 17 dicembre 2012, considerata l’esigenza di integrare la documentazione in atti, è stata disposta l’acquisizione di: 1) copia del verbale dell’Assemblea elettiva 11 novembre 2012, con tutti gli allegati in originale; 2) elenco di tutti gli elettori, con indicazione delle società, sede e relativo Presidente, e, per quelle società comunque menzionate o indicate nel ricorso introduttivo, anche di chi ha partecipato alle votazioni, con indicazione se direttamente o per delega, con allegato l’atto costitutivo della società se istituita nell’ultimo biennio; 3) copia del verbale della Commissione Verifica dei poteri, con eventuali allegati in originale; copia del verbale (ove non ricompreso in altri atti esibiti) dell’attività di c.d. seggio elettorale, con eventuali allegati in originale; copia degli eventuali registri o degli elenchi degli ammessi al voto, con annotazioni del relativo esercizio ed identificazione; 4) chiarimenti documentati a cura del Segretario generale della Federazione, accompagnata da relazione o relazioni, a firma congiunta in ogni caso del Presidente dell’Assemblea e di chi svolgeva funzioni verbalizzanti e, a seconda delle relative sfere di attività nel procedimento elettorale, di tutti i componenti della Commissione Verifica dei poteri, nonché degli eventuali soggetti (se diversi dai precedenti) che hanno svolto funzioni di cui al numero 3), in ordine alle modalità: a) di accreditamento e verifica dell’ammissibilità e di controllo sullo svolgimento di effettiva attività sportiva, sulla affiliazione e su eventuale registrazione o procedura in corso presso Registro C.O.N.I. (nel ricorso indicate in 99 società, mentre sarebbero accreditate 138, sempre secondo il ricorso); b) di tempi di consegna delle schede elettorali ai soggetti votanti, e di loro identificazione; c) di esercizio del diritto di voto con tutela della segretezza; 5) copia dello Statuto, dell’eventuale regolamento organico e di ogni altro atto normativo che regola le elezioni, i rimedi e i ricorsi endofederali; dell’atto di convocazione dell’Assemblea e di eventuali istruzioni o circolari diramate dalla Federazione. L’ordinanza anzidetta ha assegnato alla Federazione, in persona del Segretario Generale, il termine del 7 gennaio 2013, ore 12.00, per il deposito; ai ricorrenti l’ulteriore termine del 21 gennaio 2013, ore 12.00, per eventuali integrazioni, e a tutte le parti il termine del 28 gennaio 2013, ore 12.00, per eventuali deduzioni, con obbligo a ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione, integrazioni e deduzioni, eventualmente anche in via telematica, riservandosi ogni altro provvedimento, compresa la fissazione dell’udienza di discussione, dopo l’espletamento dell’istruttoria; ha disposto, inoltre la comunicazione alla Federazione e alle parti costituite in via telematica. 3.- La F.I.P.M., in persona del suo Presidente, prof. Luigi Felicita, si è costituita in giudizio il 21 dicembre 2012, depositando ampia memoria, con la quale: - si contestano nella interezza, in fatto ed in diritto, le ricostruzioni e le argomentazioni contenute nel ricorso, che sarebbero contrarie alla realtà fattuale, generiche ed indeterminate, oltre ad essere erroneamente interpretate; - si inquadra il ricorso in una serie di iniziative, recentemente anche giudiziali, intraprese da alcuni soggetti uniti da un unico scopo destrutturante di tutto il movimento del Pentathlon moderno italiano, laddove era stata auspicata la coesistenza di momenti collaborativi e di comunicazione; la partecipazione, tuttavia, non poteva giungere ad interferire sulle scelte tecniche, sui criteri di indirizzo e di sviluppo dell’attività sportiva. Il negare tali richieste avrebbe scatenato comportamenti ritorsivi e di contestazione: - si eccepisce: a) inammissibilità del ricorso presentato nella forma di ricorso collettivo da un candidato alla Presidenza e da un candidato alla carica di Consigliere federale; il ricorso si caratterizzerebbe per la proposizione della medesima azione da parte di più soggetti, privi di identità di situazioni sostanziali e processuali, con confusione di controversie e aggravio dei tempi processuali e pagamento di una sola tassa di ricorso; inoltre, nessuno dei ricorrenti avrebbe chiesto l’assegnazione di voti, presupposto per procedere ad un nuovo spoglio di schede elettorali in caso di contestazione; la nullità delle operazioni elettorali potrebbe essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi e requisiti di legge, fosse stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto sarebbe prefigurato, con la conseguenza che non potrebbero comportare l’annullamento delle operazioni elettorali vizi da cui non deriva la compressione della libera espressione di voto ed irregolarità che possano essere corrette mediante l’eliminazione dei voti irregolari; i ricorrenti dovrebbero superare la prova di resistenza, peraltro non richiesta nel ricorso introduttivo; b) sulla dedotta presenza di violazione della normativa in materia di elettorato attivo e sull’accertamento del corpo elettorale: la doglianza, circa la previsione statutaria di medesima forza elettorale da parte di tutte le società, malgrado contrarie direttive del C.O.N.I., susciterebbe meraviglia in relazione all’approvazione dello Statuto da parte del C.O.N.I., con attestazione della conformità all’ordinamento sportivo. La censura, peraltro generica, sarebbe smentita dalla circostanza che le società con soli atleti minorenni non hanno espresso il voto nella quota disponibile (0,2); inoltre, tutta la documentazione, da presentare in adempimento dell’ordinanza presidenziale, confermerebbe quanto sopra. Il carattere continuativo dell’effettiva attività sportiva deve essere valutato considerando come attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali. La scelta della manifestazione dell’esercizio di voto, contrariamente ai confusi e contraddittori assunti dei ricorrenti, garantirebbe la massima trasparenza e le società minori. La asserita “vociferazione” di denuncie ad una imprecisata Procura e di creazione di società sportive, al fine di garantire voti al Presidente della F.I.P.M., a Pesaro e a Montelibretti, costituirebbe la divulgazione di notizie “ancora non note” allo stesso “comparente nella qualità” e che avrebbero trovato risalto in alcuni giornali locali immediatamente prima dell’Assemblea; il supporto audio video, con ripresa realizzata da un atleta del Gruppo sportivo Fiamme azzurre, sarebbe di particolare gravità, perché effettuata in spazi privati; le singole ricostruzioni operate sarebbero inverosimili. I sostenitori degli attuali ricorrenti avrebbero tenuto, consapevoli della sconfitta maturanda, un comportamento provocatorio ed offensivo, in pieno stile di battaglia politica al fine di interrompere la riunione, utilizzando anche registratori e strumenti di ripresa, con violazione delle norme a tutela della privacy. Di conseguenza, viene richiesta la relativa trasmissione alla Procura della Repubblica per le iniziative giudiziarie; desterebbe stupore che le riprese, eventualmente acquisite, siano state effettuate da soggetti appartenenti alle forze dell’ordine. La circostanza di alcune società con sede nello studio di uno stesso commercialista, a sua volta asserito commercialista del Presidente federale, sarebbe irrilevante, ed inoltre smentita dal fatto che il ragioniere indicato non avrebbe mai avuto rapporti professionali con il Presidente federale, mentre sarebbe soltanto il Presidente della A.S.D. Pentaurum. Le doglianze dei ricorrenti avrebbero carattere strumentale e intento defatigatorio, così come sarebbero irrilevanti e infondate le altre affermazioni in ordine a Presidenti fittizi, alla Associazione Montemaggiore (che non sarebbe, invece, stata accreditata, né avrebbe partecipato alle votazioni) e alla sua gestione da parte di un ragioniere consulente della stessa Federazione; c) sulla dedotta mancata segretezza del voto: le schede di votazione sarebbero state consegnate agli elettori al momento dell’accreditamento, come prassi consolidata; all’interno del salone vi erano tre cabine e cinque urne adibite al voto; coloro che hanno deciso di votare fuori dalle cabine avrebbero esercitato una loro personale volontà, senza che alcuno possa averla coartata; anche sostenitori del candidato ricorrente avrebbero votato fuori dalla cabina. La giurisprudenza amministrativa richiamata sarebbe inconferente, in quanto relativa a caso di specie del tutto diverso, trattandosi di voto assistito; d) sul dedotto abuso di potere per mancanza di garanzia di parità di condizioni tra i candidati. Vi sarebbe contraddizione tra l’affermazione che l’elenco delle società sportive sarebbe stato tenuto nascosto e la dichiarazione del ricorrente di sapere il numero di quelle iscritte nel Registro C.O.N.I.: il Registro anzidetto aveva assunto carattere di obbligatorietà ai fini di contributi pubblici, sulla base di disposizioni abrogate con il d.l. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in l. 21 maggio 2004, n. 128; gli assunti di parte ricorrente non risponderebbero a verità, in quanto dai verbali della Commissione Verifica poteri le società aventi diritto al voto erano 138, di cui due non ammesse perché prive di atleti tesserati, e 130 hanno esercitato il voto; a tacitazione delle asserzioni in ricorso, viene preannunciato il deposito dell’elenco aggiornato complessivo delle società affiliate alla F.I.P.M. ed iscritte nel Registro C.O.N.I., in numero non corrispondente a quello di 99 indicato nel ricorso. e) sulla eccepita inattività di società: l’infondatezza degli assunti dei ricorrenti sarebbe confermata, a parte l’inconsistenza di affermazioni non supportate da alcun elemento probatorio; il generale Alessandro Duranti si sarebbe dimesso dopo le elezioni, non per i motivi indicati, ma per motivi personali, come si desume dalla lettera da lui inviata, con auguri al Presidente federale e ai Consiglieri; f) sulla circostanza che vi sarebbero società non riaffiliate o con Presidenti deceduti: gli assunti dei ricorrenti sarebbero pretestuosi e contrari al vero, come da dati dettagliatamente indicati per le società indicate nel ricorso; g) sulle dedotte ipotesi di decadenza del Presidente eletto: i fatti e le situazioni sarebbero non veri, con riserva di ogni azione avanti alla competente autorità giudiziaria penale; l’assunto che il Presidente federale avrebbe concluso un contratto con sé stesso, locando una abitazione (in cui abiterebbe la figlia), sarebbe una palese strumentalizzazione, mentre la verità fattuale dovrebbe essere altrimenti ricostruita, come da documentazione esibita; i) sulla inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dai ricorrenti – articolazione dei mezzi di prova di parte resistente: la Federazione adempirà alla istruttoria disposta dal Presidente dell’Alta Corte, mentre i capitoli di prova testimoniale, come richiesti, sarebbero palesemente inammissibili e comunque a carattere esplorativo, inconferenti ed irrilevanti oltre che generici ed indeterminati; nella denegata ipotesi di ammissione vengono indicati alcuni testi. La Federazione conclude per il rigetto del ricorso. 4.- Ambo le parti costituite hanno presentato amplissima documentazione, illustrata con memorie depositate dalla Federazione il 28 gennaio 2013 e il 5 aprile 2013, dai ricorrenti il 28 gennaio 2013 e il 5 aprile 2013, con le quali sono ampiamente esposte le rispettive tesi difensive. Non sono stati prodotti motivi aggiunti a seguito delle acquisizioni documentali. Il ricorso è stato discusso all’udienza dell’11 aprile 2013, nella quale è passato in decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere verificata la competenza di questa Alta Corte, sotto i profili della non arbitrabilità della materia delle elezioni federali, della mancanza di rimedi endofederali (nella Federazione in esame) nei profili esaminati e della notevole rilevanza delle questioni in discussione. A tutti questi profili deve essere data risposta positiva (v. decisione n. 8 del 2013 e n. 15 del 2011 e argomentando da decisione n. 3 del 2010 di questa Alta Corte). 2.- La eccezione di inammissibilità del ricorso per il suo “carattere collettivo”, sollevata dalla difesa della Federazione, è destituita di fondamento, essendo ormai pacificamente ammessa la possibilità di un ricorso collettivo, anche in materia elettorale, diretto all’annullamento del complesso dei risultati elettorali per ragioni che inficiano tutti i risultati di una determinata procedura elettorale. Assume carattere irrilevante che i ricorrenti siano candidati a cariche differenti (Presidente e Consigliere federale) quando la procedura elettorale di specie è unitaria (anche se con espressioni di voti, urne e scrutini differenziati) ed i vizi dedotti sono comuni, con richiesta di annullamento della intera fase dell’esercizio del voto. Di conseguenza, anche sul piano della economicità di giudizio, risulta un unico procedimento, un’unica discussione e decisione, senza asserito aggravio di tempo processuale o elusione di oneri amministrativi, con unitarietà e concentrazione anche del procedimento di giustizia. Giova altresì considerare che nella presente decisione non devono essere affrontati né problemi di attribuzione di voti con esigenza di nuovi separati conteggi, né eliminazione di voti irregolarmente attribuiti a singoli candidati. 3.- In ordine ai motivi di impugnazione nei ricorsi elettorali, deve essere richiamato il generale principio (affermato dalla giurisprudenza di questa Corte) di esigenza di specificazione degli stessi motivi, dovendosi escludere sia la possibilità di motivi generici, sia la possibilità di un riesame o revisione generale, dovendo l’esame del giudicante in sede di giudizio impugnatorio essere circoscritto alle censure specificamente proposte, in relazione ai vizi denunciati contro i risultati elettorali impugnati. Nell’applicazione rigorosa dell’anzidetto principio deve, oltre alla materia del contendere, tenersi conto: - delle possibilità per il ricorrente sia di accesso e di partecipazione al procedimento elettorale preparatorio, sia di presenza alla fase di votazione e scrutinio, soprattutto quando per le caratteristiche procedimentali si svolga in un’unica sede di votazione in assemblea elettiva e vi sia possibilità di conoscenza delle operazioni, senza peraltro trascurare sia difficoltà eventuali e ritardi all’accesso (di fatto o di diritto) da parte dello stesso ricorrente (risolvibili attraverso motivi aggiunti), sia difetti o mancanze procedurali, ferma la non opponibilità dalla parte che vi ha dato causa; - degli eventuali rimedi previsti dallo specifico ordinamento elettorale a tutela nelle singole fasi elettorali, con le possibili conseguenze di preclusione o di consumazione in caso di omesso utilizzo di tali rimedi o di esercizio limitato a taluni vizi (rimedi di cui manca qualsiasi deduzione delle parti o riscontro nelle carte federali esibite, nonostante espresso ordine istruttorio alla Federazione, rimasto in parte senza seguito); - della chiarezza e specificità delle previsioni normative dei rimedi e dei ricorsi nel singolo ordinamento federale nella materia elettorale, in modo da poter escludere gravi incertezze, insieme a scusabilità di ritardi procedimentali nella tutela (decisione n. 8 del 2013). Rispetto agli anzidetti ultimi due profili, occorre rilevare talune discrasie emerse nella normativa (Statuti e Regolamenti di Giustizia) di talune Federazioni, soprattutto nella fase preparatoria o di formazione e pubblicità delle liste degli elettori, con eventuale indicazione o ripartizione di numero di voti da attribuire alle società affiliate. A completamento della segnalazione espressa da questa Alta Corte nella decisione n. 10 del 2013 in ordine alla mancanza, in taluni Statuti federali, di un apposito sistema di giustizia endofederale attivabile per controversie elettorali, deve essere posto in rilievo che: - talvolta – come nella specie della F.I.P.M. – si verifica una limitata o non prevista tempestiva tutela di Giustizia endofederale per i portatori di un interesse qualificato nella materia elettorale (come, ad esempio, per i candidati), non in armonia sia con i princìpi della Giustizia sportiva del doppio grado di giurisdizione sportiva (endo ed esofederale: art. 38, comma 15, Statuto F.I.P.M.), sia con quelli della normale funzione impugnatoria (e dopo l’esaurimento dei rimedi e ricorsi federali) dell’ultimo grado della Giustizia in sede C.O.N.I. Questo profilo deve essere segnalato alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, per eventuali interventi correttivi. Ciò ad evitare che possano essere invocate irregolarità caducatorie dei risultati elettorali, attendendo l’esito, favorevole o meno, dei risultati stessi, laddove queste irregolarità e contestazioni potevano preventivamente essere, in alcuni casi, rispettivamente, evitate o tempestivamente composte in sede federale. D’altro canto, lo spirito di lealtà, di correttezza, di imparzialità, di collaborazione, di trasparenza e di democraticità del comportamento sportivo deve operare anche nel campo dei rapporti elettorali tra istituzioni sportive e associati e tesserati (compresi i candidati), per cui deve, altresì, essere segnalata l’esigenza di assicurare la massima trasparenza delle liste degli elettori con i voti di cui sono portatori, in modo sia da facilitare la massima serenità e possibilità di tempestiva tutela nell’ambito federale, sia da evitare, nella fase dell’esercizio del diritto elettorale, conflittualità incresciose e non rispondenti alla lealtà e al decoro proprio degli appartenenti all’ordinamento sportivo. 4.- In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei profili di ricorso genericamente indeterminati o esplorativi, non contenenti puntuali identificazioni di irregolarità o di vizi. Inoltre, è inammissibile, in questa sede, la richiesta - sia pure subordinata - di dichiarazione di incompatibilità o decadenza del Presidente federale, in quanto riferita a comportamenti e situazioni estranee alla impugnata procedura elettorale. D’altro canto, l’azione avanti a questa Alta Corte è di tipo impugnatorio, dovendosi escludere la possibilità di ricorsi direttamente proposti per attivare un controllo e vigilanza generale sulle Federazioni sportive (decisione n. 8 del 2013) e, per di più, non preceduto da alcuna richiesta agli organi federali competenti, né risultando alcun rifiuto (neppure di silenzio) a provvedere, a parte la considerazione che le incompatibilità esigono, normalmente, una assegnazione di termine per eliminarle. 5.- Il ricorso è fondato sotto il profilo del motivo b), indicato nel fatto, risolvente in modo radicale il difetto di legittimità dell’intero risultato elettorale; motivo relativo all’esercizio del diritto (attivo) di voto senza una garanzia e concreta attuazione della segretezza della relativa espressione. Infatti, dalle stesse ammissioni della Federazione non risulta smentito (ed anzi viene confermato) che vi sono stati elettori (anche di ambo gli schieramenti elettorali) che hanno proceduto alla espressione del voto in maniera tale da escludere la certezza della segretezza, non avendo utilizzato le apposite cabine elettorali all’uopo predisposte per compilare la scheda con le preferenze. Tale aspetto (che si è verificato per un numero imprecisato di elettori dalle ore 13 circa fino alle 13.40) risulta ancor più grave per almeno due concomitanti circostanze. In primo luogo era intervenuta una consegna delle schede elettorali all’atto dell’accreditamento, iniziato dopo la fine - ore 8.30 dell’11 novembre 2012 - della verifica di poteri per la prima convocazione (andata completamente deserta) e terminato, per la seconda convocazione alle ore 11, coincidente con l’orario della stessa seconda convocazione. Le operazioni di accreditamento sono state definite con anticipo, tutt’altro che esiguo, rispetto all’effettivo inizio dei “lavori” propriamente elettivi con le votazioni (ore 12.30), secondo i relativi verbali. Tutte le operazioni elettorali si sono svolte in un ambiente costituito da un ampio locale (C.P.O. Giulio Onesti, v. al n. 22 della documentazione della Federazione, acquisita agli atti e deduzioni delle parti) con un elevato numero di partecipanti all’Assemblea e senza possibilità di controlli effettivi sulle modalità esterne di compilazione delle schede. In secondo luogo vi è stato un anomalo intervento del Presidente dell’Assemblea che - come risulta dalla puntuale prospettazione nel ricorso e dalla relazione (acquisita al punto 55 della documentazione della Federazione a seguito di ordinanza presidenziale istruttoria) -, “su richiesta di alcuni delegati ed in considerazione del protrarsi dell’orario, alle ore 13.00 circa, ha comunicato agli aventi diritto al voto di non passare, ove lo volessero, per la cabina (e se avessero già compilato le schede) e recarsi direttamente alle urne; l’Assemblea all’unanimità ha approvato tale proposta”, Tale affermazione di approvazione, contenuta nella anzidetta relazione, non trova alcuna traccia nel verbale della stessa Assemblea elettiva (esibito dalla Federazione). In realtà, le operazioni di voto si sono protratte fino alle 13.40, con conseguente inizio degli scrutini delle schede, prima per il Presidente e poi per gli altri organi da eleggere. In materia di segretezza del voto non può avere alcuna rilevanza una eventuale adesione degli elettori ad eliminare le garanzie del modo di manifestazione del voto stesso o la circostanza che il modo diverso (fuori dalla cabina predisposta) sia stato frutto di una scelta dell’elettore (peraltro su proposta del Presidente dell’Assemblea elettorale, preposto alla relativa regolarità), in quanto il sistema elettorale deve escludere in radice, a pena di nullità, ogni rischio ed effettività di controllo esterno al soggetto sulla espressione del voto e delle preferenze. Con ciò non si esclude, in via di principio, la possibilità di prevedere l’espressione di voto segreto al di fuori di cabine elettorali, dovendovi tuttavia concorrere obiettive modalità di garanzia (contestualità della consegna della scheda e espressione in uno spazio riservato o comunque celato alla visione altrui) e senza possibilità di circolare o mostrare la scheda, nella fase del riempimento o subito dopo, prima del materiale deposito nell’urna, specie se questo deposito nell’urna avviene al di fuori di una stretta e rigorosa contestualità e, per di più, come nel caso esaminato, a distanza di tempo non esigua. Infine, giova rilevare, quali ulteriori elementi autonomi a conferma dei vizi sopraindicati, che l’ordinanza istruttoria presidenziale aveva richiesto nel punto 4) una specifica relazione o relazioni e delucidazioni a pluralità di firme (di tutti i soggetti che avevano compiuto talune operazioni e verifiche) proprio in ordine all’accreditamento, alla consegna delle schede e all’esercizio del voto. Invece, è stata presentata una relazione a firma solo del Segretario della Federazione e del Presidente dell’Assemblea, che altresì lascia notevoli zone di ombra e di irregolarità rilevanti proprio sui profili delle modalità che hanno preceduto la consegna delle schede e sulla segretezza del voto, tenuto conto anche che gli esibiti elenchi di accredito degli aventi diritto al voto e il relativo tabulato risultano privi di firma del soggetto da cui provengono. 6.- Di fronte alla fondatezza del ricorso per motivi attinenti alla caducazione degli interi risultati elettorali, restano assorbiti tutti gli altri residui motivi di ricorso, per il cui esame occorrerebbero, peraltro, ulteriori accertamenti e verifiche. 7.- Alla soccombenza della Federazione segue la vittoria delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, liquidate in complessive euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA, oneri contributivi e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti dagli stessi ricorrenti. 8.- In relazione ad alcuni profili di asserita rilevanza penale, prospettati da ambo le parti costituite, si dispone la trasmissione dei relativi atti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per quanto di sua eventuale competenza. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Accoglie il ricorso indicato in epigrafe proposto da Camillo Franchi Scarselli e Carlo Passiatore e, per l’effetto, annulla le elezioni degli organi della Federazione Italiana Pentathlon Moderno svoltesi a Roma l’11 novembre 2012, con vittoria di spese a favore dei ricorrenti, liquidate come in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori utilizzando il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2013 e (in via telematica) del 29 aprile 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 2 maggio 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it