CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 maggio 2013 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d’Italia – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Sig. Davide Uboldi

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 maggio 2013 promosso da: Sig. Ivan Nicola Bellarosa / Automobile Club d'Italia - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Sig. Davide Uboldi IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. Avv. Ferruccio Auletta - presidente Avv. Mario Formaio - arbitro Avv. Giovanni Rossi - arbitro nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato (prot. n. 3 del 3.01.2013 - 698) da Sig. IVAN NICOLA BELLAROSA, C.F. BLLVNC73R28Z133M, «nella sua qualità di conduttore nonché di rappresentante del concorrente Avelon Formula, con sede a Galazzano (Repubblica di San Marino)», «titolare della licenza di concorrente n. 202 rilasciata dalla F.A.M.S.», rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini, ed elettivamente dom.to presso l’avv. Vito Antonio Mazzarelli, in Roma, via E. De Cavalieri, 11 Parte istante contro AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA - COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA (ACI-CSAI), con sede in Roma, via Solferino, 32, in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte intimata e assente nonché Sig. DAVIDE UBOLDI, residente in Como, via Boldoni, 26, ed elettivamente dom.to presso l’avv. Marco Baroncini, in Milano, via Cicognara, 7 Altra parte intimata e assente FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. Il Sig. Ivan Nicola Bellarosa è conduttore e rappresentante della Scuderia Avelon Formula, partecipante al Campionato Sport Prototipi Italia 2010, disputato sotto l’egida della CSAI. 2. La CSAI è la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana dell’ACI, che svolge in Italia le funzioni di federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla competente Federazione internazionale automobilistica (FIA). 3. Il 26 settembre 2010, al termine della gara svoltasi in Vallelunga, l’istante presentava al Collegio dei Commissari Sportivi reclamo avverso l’autovettura n.1 condotta da altro concorrente, il Sig. Davide Uboldi, contestando irregolarità tecniche, segnatamente “la non regolarità di n. 6 tromboncini aspirazione a flange”. Il concorrente D. Uboldi presentava a sua volta reclamo avverso la vettura n. 45, condotta dall’istante. Il Collegio dei Commissari Sportivi respingeva, con decisione n.31 del 26 settembre 2010, il reclamo presentato dall’istante ed accoglieva, con decisione n. 30 del 26 settembre 2010, il reclamo presentato dal concorrente D. Uboldi, per l’effetto sanzionando l’istante con la esclusione dalla classifica di gara. 4. Il concorrente I.N. Bellarosa presentava appello dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello della CSAI avverso entrambe le decisioni. Il Tribunale, con sentenza n. 6/2011, accoglieva l’appello contro la decisione n. 30 e per l’effetto annullava la decisione dei Commissari Sportivi disponendo l’applicazione delle conseguenze di Regolamento. Lo stesso Tribunale rigettava, con sentenza n. 7/2011, l’impugnazione proposta dall’istante avverso la decisione n. 31 dei Commissari Sportivi, così confermando la sanzione dell’esclusione del Sig. I.N. Bellarosa dalla classifica della gara. 5. Il Comitato Esecutivo ACI-CSAI attribuiva al Collegio dei Commissari Sportivi il compito di eseguire la sentenza n. 6/2011 nei confronti del concorrente Sig. D. Uboldi: il Collegio notificava allora la sentenza ai concorrenti e informava che la CSAI avrebbe provveduto all’omologazione delle classifiche. Il Sig. I.N. Bellarosa proponeva appello lamentando l’omessa pronuncia sopra la mancata esecuzione. Il Tribunale Nazionale d’Appello, con sentenza n. 17/2011, accoglieva il ricorso e dichiarava l’obbligo del Collegio dei Commissari sportivi di eseguire la sentenza n. 6/2011 e per l’effetto di irrogare al concorrente D. Uboldi la relativa sanzione. 6. Il Collegio dei Commissari Sportivi, in attuazione delle sentenze rese dal Tribunale Nazionale d’Appello, irrogava allora al concorrente D. Uboldi, con decisione n. 32/2011, la sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara. Il Sig. D. Uboldi ricorreva avverso tale decisione dinanzi al Tribunale Nazionale d’Appello, che con decisione n. 3/2012 accoglieva parzialmente il gravame e sostituiva la sanzione dell’esclusione con quella dell’ammenda, quantificandola in € 25.000. 7. Con Istanza di Arbitrato del 21 maggio 2012, indirizzata a questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“TNAS”), il Sig. I.N. Bellarosa chiedeva irrogarsi anche al concorrente D. Uboldi la sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi con ogni conseguente statuizione. 8. Sennonché, il TNAS -pur dichiarando la propria capacità di decisione nel merito della controversia, in specifica adesione all’orientamento già altre volte divisato nei confronti della pur denunciata alienità dell’ACI-CSAI al sistema di arbitrato amministrato presso il CONI; e pur affermando che il Sig. I.N. Bellarosa, sebbene licenziatario di altra autorità sportiva nazionale, godeva di piena legittimazione ad agire (a norma dell’art 39.5 del Regolamento CSAI), sanzionava l’improcedibilità del giudizio. 9. Invero, nel proporre l’istanza di arbitrato, la Parte istante aveva proceduto direttamente alla nomina di un arbitro senza conformarsi a quanto previsto dall’art. 7 del Codice TNAS per il caso di litisconsorzio necessario. Nè le diverse parti avevano raggiunto un accordo in ordine alla composizione del Collegio arbitrale, anzi il Sig. D. Uboldi si era espressamente pronunciato in senso contrario all’accettazione della sua formazione. D’altro canto, la Parte istante non aveva chiesto al Presidente del TNAS di provvedere a nominare l’intero Collegio e designare il relativo Presidente, sicché appariva di applicazione necessaria il disposto del 3° comma dell’art 816-quater c.p.c., il quale in una siffatta situazione prevede l’improcedibilità dell’arbitrato. 10. Così definita in rito la controversia, con lodo del 28 novembre 2012, n. prot. 3186, comunicato alle parti nella stessa data, con altra istanza di arbitrato e di contestuale nomina degli arbitri del 28 dicembre 2012 il Sig. Ivan N. Bellarosa, premesso tutto quanto dianzi riepilogato, e rilevato che correttamente il Tribunale Nazionale d’Appello aveva già ritenuto la non conformità tecnica della vettura condotta dal concorrente Davide Uboldi; dunque, richiamata la normativa secondo cui per le “dimensioni minime e massime non viene applicata tolleranza”, ne ha concluso che, in considerazione della figura del competitore –soggetto specializzato ed altamente qualificato-, la difformità tecnica debba essergli addebitata, in deroga ai principi generali dell’ordinamento, indipendentemente dalla sua buona fede e da quella del suo team d’appartenenza, essendo stata la competizione falsata dall’abusiva difformità: difformità che domanda al TNAS di sanzionare, in riforma della decisione endo-federale che ha convertito la sanzione espulsiva in pena pecuniaria in considerazione della particolare tenuità della difformità. Invero, la circostanza è inapplicabile, sostiene l’istante, alla fattispecie in esame, ponendosi la sua valutazione in contrasto con il disposto dell’art. 58 del Regolamento Nazionale Sportivo, che non lascia alcun margine discrezionale in merito alla sanzione da irrogare tutte le volte in cui sia stata rilevata l’irregolarità della vettura. Pertanto, egli argomenta come debba essere applicato l’art. 166 del citato Regolamento, che al 2° e 3° comma prevede la sanzione dell’esclusione dalla competizione o dalla classifica; perciò, prosegue l’istante, ai Commissari Sportivi, ai quali l’art. 144 del Regolamento demanda la decisione sulle sanzioni da applicare, non è concessa alcuna discrezionalità in merito. 11. Si duole ancora I.N. Bellarosa della disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello di D. Uboldi, atteso che, per l’accertata irregolarità della propria autovettura, egli è stato escluso dalla classifica della gara. 12. Tanto premesso, la Parte istante ha comunicato ai litisconsorti necessari ACI-CSAI e Davide Uboldi la volontà di promuovere il procedimento arbitrale, domandando, nel merito, che il costituendo collegio irroghi anche al concorrente Davide Uboldi la sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara de qua, con ogni conseguente statuizione e, in via istruttoria, che disponga l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, degli atti e dei documenti prodotti nei giudizi svoltisi innanzi al Tribunale Nazionale d’Appello; il tutto, con la rifusione delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, dei diritti amministrativi e delle spese legali. La Parte istante ha pure prodotto n. 21 documenti. 13. In data 14 febbraio 2013, per conto di Davide Uboldi, è stata data comunicazione dell’intendimento di non costituirsi nel giudizio arbitrale per le ragioni già esposte con precedente dichiarazione del 29 gennaio 2013, già sottoscritta personalmente dalla Parte intimata, e sintetizzabili nella dedotta inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem, nell’ eccezione per cui il lodo avrebbe dovuto essere impugnato innanzi alla Corte d’Appello di Roma e nella decadenza dalla domanda perché presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, decorrente, ai sensi del successivo comma 4, dalla data in cui alla parte istante è stata data comunicazione della decisione. 14. Anche ACI-CSAI rimaneva assente dal presente procedimento. 15. All’udienza del 21 marzo 2013 tenuta dal Collegio arbitrale ritualmente costituito ed assistito dal segretario del TNAS è comparso il solo difensore della Parte istante, e, preso preliminarmente atto che le parti intimate erano state regolarmente informate dell’udienza, si è dato atto di non poter procedere al tentativo di conciliazione. Il difensore della Parte istante ha chiesto di poter replicare per iscritto agli argomenti allegati ex adverso e il Collegio ha quindi assegnato a tutte le parti il termine del 5 aprile 2013 per il deposito di memorie e documenti, rimettendo la fissazione dell’udienza di discussione all’eventuale istanza successiva di anche una delle parti, da presentare entro il termine del 12 aprile seguente, con l’avvertimento che, in difetto, il Collegio sarebbe stato autorizzato a decidere senz’altro. 16. Il 5 aprile 2013 i difensori dell’istante hanno depositato memoria che hanno pure trasmesso alle parti intimate, e con la quale hanno ulteriormente illustrato, confermandole, le conclusioni prese nell’atto introduttivo del presente giudizio. 17. A seguito di apposita istanza di Parte attrice, il Collegio ha fissato l’udienza di discussione e ne ha dato comunicazione anche alle altre parti: alla data del 2 maggio 2013 l’udienza è stata tenuta, con la partecipazione della parte istante, e - all’esito- il Collegio, riunito in conferenza personale dei suoi componenti, ha deliberato e sottoscritto in n. 4 esemplari il presente lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio deve esaminare e risolvere più questioni del genere astrattamente impeditivo della decisione di merito. Ritiene, per ragioni di economia e di liquidità della soluzione, di dare priorità a quelle già trattate e decise tra le stesse parti con Lodo del TNAS del 28 novembre 2012, n. prot. 3186 (Pres. M. Coccia; arbitri F. Auletta e I. Vitellio), comunicato in pari data: a quest’ultima decisione, pertanto, si fa espresso rinvio in ordine alle questioni, rilevabili d’ufficio, che ineriscono alla competenza del Collegio e alla legittimazione ad agire della Parte istante, già denunciate rispettivamente come difettose e tuttavia suscettibili di riaffermazione per manifesta carenza di argomenti che possano indurre revisione dell’orientamento già manifestato dal TNAS. Altra questione litis ingressum impediens è quella prospettata dalla Parte intimata D. Uboldi attraverso difese scritte non conformi alla disciplina del Codice dei giudizi innanzi al TNAS: qui, l’art. 12, comma 1 lett. g) e 2, impongono non soltanto la forma scritta, ma anche la necessarietà del patrocinio di avvocati iscritti agli albi professionali e abilitati alla difesa per procura della parte. Ora, il Sig. D. Uboldi ha espressamente dichiarato di “non costituirsi nel giudizio arbitrale” (in data 29 gennaio 2013) e per suo conto l’avv. M. Baroncini, privo di procura, ha reiterato (in data 14 febbraio 2013) la manifestazione dell’identico intendimento. Pertanto, la Parte intimata non ha mai svolto “difese” a norma dell’art. 12 cit., il quale impone che la “memoria difensiva” risulti infine con “sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura”: se ne deve concludere che il Sig. D. Uboldi non ha svolto difese, ed è rimasto quindi assente dal procedimento. Sennonché, il Collegio non va esente dal dovere di esaminare le questioni che egli ha rappresentato, trattandosi di questioni rilevabili d’ufficio; in particolare, la asserita inibizione al giudizio di merito per via del precedente Lodo e la pretesa decadenza del Sig. I.N. Bellarosa a norma dell’art. 10 del Codice per i giudizi, cit. Nessuna di tali questioni è fondata. Non è fondata quella che muove dalla pretesa efficacia inibitoria per ne bis in idem rispetto al Lodo del 28 novembre 2012 perché si è trattato di decisione presa solamente in rito e in relazione alla quale è, peraltro, ignota la decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 828 c.p.c.; in ogni caso, il tema della sopravvenuta inoppugnabilità del Lodo -se questa, cioè, sia medio tempore sopraggiunta o meno- rimane irrilevante poiché la ulteriore pendenza della controversia non sarebbe comunque ostativa alla devoluzione simultanea in arbitrato: “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice” stabilisce l’art. 819-ter, 1° c., c.p.c. Nemmeno può impedire la decisione di merito nel presente giudizio la prospettata decadenza della Parte istante. Il Collegio, ancora per economia del giudizio, ritiene di dover affrontare il tema muovendo dall’opinione che assegna al termine per l’ “istanza arbitrale” natura tale per cui, decorsi “trenta giorni … dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”, l’istante stesso decade dal diritto di conseguire la decisione di merito dagli arbitri. In realtà, nessuna previsione esplicita di “decadenza” si rinviene nel Codice per i giudizi cit., salvo che non voglia questa rinvenirsi nell’art. 30, comma 5, dettato per il “Patrocinio per le parti non abbienti”, dove si discorre -sia pure nello stabilimento di una disciplina aliena- “dei termini di accesso all’arbitrato e di ogni altro termine fissato a pena di decadenza”, così potendosi ritenere parificati i primi al genere dei secondi. Il Collegio, tuttavia, anche secondando la risalente tradizione giurisprudenziale del TNAS, non ha ragione di dubitare oltre dell’attuale sanzionabilità per decadenza della condotta dell’istante che determini la litispendenza arbitrale oltre il termine di trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia; e nemmeno della circostanza, invero non revocabile in dubbio, che la Parte istante abbia agito qui a termine scaduto. Sennonché, è altrettanto pacifico che il giudizio arbitrale che si svolge davanti al TNAS è un tipico giudizio de novo, affrancato da natura impugnatoria della decisione endofederale non altrimenti rimediabile, donde è consequenziale ritenere che la decadenza per la sua introduzione abbia natura squisitamente convenzionale, così trovando applicazione l’art. 2969 c.c. Questa norma stabilisce che “La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”. Ora, è evidente che l’arbitrabilità della situazione sostantiva -neppure esposta a dubbio- fa escludere di per sé (a norma dell’art. 806, 1° c., c.p.c.) che possa darsi il caso “di materia sottratta alla disponibilità delle parti”. Di qui viene che è fatto divieto al Collegio di rilevare la decadenza d’ufficio; e viene pure che la constatata assenza della Parte interessata all’eccezione impedisce di considerare quest’ultima come debitamente formulata, dovendosi ritenere essenziale una formale manifestazione della volontà di avvalimento degli effetti della decadenza virtualmente maturata. In sintesi, la proclamata indefensio della Parte intimata impedisce di ritenere proposta l’eccezione senza della quale al Collegio non rimane che dare ingresso al giudizio di merito. Nel merito, la domanda di I.N. Bellarosa è fondata. Con la “sentenza” n. 17/11 il Tribunale Nazionale di Appello, in relazione alla vettura del concorrente D. Uboldi, ha dichiarato “definitivamente accertat[a] l’irregolarità di n. 6 tromboncini di aspirazione e flange relative” (pg. 9). Con la decisione n. 32 i Commissari Sportivi, conformandosi alla suddetta “sentenza”, hanno “irroga[to] la sanzione dell’esclusione dalla classifica della gara del Concorrente Conduttore n. 1 Davide Uboldi”: sanzione successivamente modificata dal Tribunale Nazionale d’Appello con “sentenza” n. 3/12. Ora, osserva il Collegio che -in identica composizione- questo medesimo Organo di giustizia federale si era, nel giudizio sopra l’esclusione dalla medesima gara del concorrente I.N. Bellarosa, espresso nel senso che l’ “accertata non conformità assorb[iss]e ogni altra questione di merito” e che “non vi [fosse] luogo a interloquire in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata, che [era] stata quella della esclusione dalla classifica, giacchè la riscontrata non conformità tecnica della vettura del Bellarosa giustifica di per sé tale sanzione, a prescindere dall’eventuale vantaggio che da tale non conformità sia o o possa essere derivato alle prestazioni tecniche del veicolo”, fino al punto da qualificare la “sanzione inflitta” come “mero corollario della ritenuta non conformità tecnica della vettura, senza bisogno di ulteriori argomentazioni motivazionali” (sentenza n. 7/11, pg. 4). E’, dunque, singolare che, in rapporto al medesimo evento sportivo e per giunta con riferimento al concorrente che sia risultato il primo nella classifica della gara, D. Uboldi (sopra ogni altro, perciò, da rendere destinatario del principio stabilito dall’art. 58 R.N.S. onde “non può essere considerato un elemento di difesa il fatto che non sia stato ottenuto un vantaggio nella prestazione”), si possa fare applicazione di discrezionalità che muova dalla “particolare tenuità della difformità” (sentenza n. 3/12, pg. 6): è ciò che, in concreto, ha determinato la conversione della sanzione espulsiva già irrogata a D. Uboldi in pena pecuniaria. Il Collegio osserva, allora, che proprio la classifica della gara in cui il concorrente D. Uboldi ha sopravanzato appunto I.N. Bellarosa non consenta di fare applicazione di un criterio diverso da quello che è stato praticato nei confronti di quest’ultimo, e -così- di ribadire che l’ “accertata non conformità assorbe ogni altra questione di merito” e che “la riscontrata non conformità tecnica della vettura … giustifica di per sé tale sanzione, a prescindere dall’eventuale vantaggio che da tale non conformità sia o possa essere derivato alle prestazioni tecniche del veicolo”, fino al punto da qualificare, a maiori causa per il concorrente vittorioso, la sanzione come “mero corollario della ritenuta non conformità tecnica della vettura”. Del resto, l’art. 166 del Regolamento Nazionale Sportivo stabilisce l’esclusione quale sanzione che “può anche essere decisa, successivamente alla competizione, dalla CSAI in sede di omologazione dei risultati, qualora dall’incartamento di chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o della vettura”. Ritiene il Collegio che quest’ultima previsione, onde la sanzione de qua è comminata al di fuori di un contesto propriamente giudiziale e la risultanza si dice apprezzabile unicamente dall’”incartamento”, dia contezza di un esercizio non legittimo della discrezionalità praticata dall’Organo federale. Il Collegio, in conclusione, assume che, in considerazione di ognuna delle circostanze analizzate, la sanzione propria, adeguata e ragionevole, da irrogare al concorrente D. Uboldi per la gara del Campionato Sport Prototipi Italia svoltasi in Vallelunga in data 26 settembre 2010, sia quella della relativa esclusione dalla classifica della gara, coi debiti mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti essendo stata disposta qui “per fatti accertati”. Le spese del presente giudizio seguono in parte il principio di soccombenza, in parte il principio di causalità: le relative determinazioni, anche per quanto concerne le liquidazioni dei valori delle prestazioni da retribuire o rimborsare, si danno in dispositivo. PQM Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle Parti, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede: a. Dichiara il concorrente Davide Uboldi escluso dalla classifica della gara di Campionato Sport Prototipi Italia svoltasi in Vallelunga in data 26 settembre 2010; b. Dichiara ripetibili le spese per assistenza difensiva del Sig. Ivan Nicola Bellarosa nella misura di 2/3; c. Liquida l’importo della quota di spese ripetibili di cui sub b. nell’importo di € 1.000,00; d. Condanna ACI-CSAI e il Sig. Davide Uboldi, in solido tra loro, al pagamento al Sig. Ivan Nicola Bellarosa dell’importo sub c., oltre accessori di legge; e. Dichiara tenuti il Sig. Ivan Nicola Bellarosa, ACI-CSAI e il Sig. Davide Uboldi, per quote uguali e con il vincolo di solidarietà e salvo rivalsa, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, che liquida complessivamente in € 4.800,00, oltre oneri di legge (IVA e CAP) e spese documentate; f. Dichiara irripetibili dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalla Parte istante; g. Dichiara le Parti intimate, con il vincolo di solidarietà della Parte istante e salvo rivalsa, tenute al pagamento per quote uguali dei diritti amministrativi eventualmente non ancora versati al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; h. Manda alla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di comunicare il presente lodo alle parti. Così deliberato, all’unanimità dei voti, con la partecipazione di tutti gli Arbitri, riuniti in conferenza personale in data 2 maggio 2013, e contestualmente sottoscritto in Roma, sede del TNAS, in n. 4 originali. F.to Ferruccio Auletta F.to Mario Formaio F.to Giovanni Rossi
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