F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Roberto CHIODI / A.S.D. C. VIGOR POLLENZA ( 128 bis/12) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Gianfranco Ricci

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Roberto CHIODI / A.S.D. C. VIGOR POLLENZA ( 128 bis/12) ARBITRI: sigg. Cesare Dobici e Gianfranco Ricci Con ricorso del 28 novembre 2012 l'avvocato dell'allenatore dilettante signor Roberto Chiodi, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di condannare la A.S.D. C. Vigor Pollenza, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, al pagamento dell'ulteriore e residua somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) in forza dell'accordo economico sottoscritto il 16 agosto 2011 quale premio di tesseramento. Il ricorso fa riferimento ad una precedente decisione del Collegio Arbitrale del 27 ottobre 2012 regolarmente pubblicata in pari data al punto 14) del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2012/2013. Con la predetta decisione il Collegio aveva parzialmente accolto il ricorso del 12 aprile 2012, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, ed aveva condannato la ASD C. Vigor Pollenza al pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) corrispondenti alle rate scadute e non onorate dalla società al momento del ricorso iniziale e piu precisamente quota parte della rata scaduta a dicembre 2011 pari ad euro settecentocinquanta ed all'intera rata scaduta il 28 febbraio 2012 di euro millecinquecento. Al momento della presentazione del primo ricorso e della decisione non era ancora maturata o non se ne conosceva 1'esito dell'ultima rata di € 1.500,00 (millecinquecento/00) scadente il 30 aprile 2012 ed oggetto adesso del presente ricorso. La Società convenuta, a stata regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 7 gennaio 2013 consegnata dal portalettere 1' 11 gennaio successivo. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. C. Vigor Pollenza nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD C. Vigor Pollenza di corrispondere all'allenatore signor Roberto Chiodi la complessiva somma di 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) e piu precisamente 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00). Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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