F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Gennaro MONACO / U.S.D. PALMESE (59/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Gennaro MONACO / U.S.D. PALMESE (59/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI In data 29 ottobre 2012 l'Avv. Eduardo Chiacchio, nominato ufficialmente dall'allenatore dilettante Gennaro Monaco a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrate contro la società. U.S.D. Palmese, partecipante at campionato di Eccellenza regione Campania, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di €.1.300,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima , oltre gli interessi di mora al danno causato dalla svalutazione monetaria ed alle spese legali relative alla presente procedura. Dichiara che il suo assistito ha percepito solamente le prime 7 delle 8 rate concordate sull'accordo pari ad €.9.100,00 e di rimanere creditore di 1 rata da €.1.300,00 oltre ad €.6.697,00 relativi al rimborso delle spese, come riportato al punto 2b dello stesso contratto. Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio delta presente vertenza alla controparte, viene allegato il contratto economico stipulato con la U.S.D. Palmese nel quale si conviene che la società, nell'assumere 1'allenatore Gennaro Monaco quale allenatore responsabile della prima squadra, a decorrere dal 1 settembre 2011 al 30 aprile 2012 , si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 10.400,00 da pagarsi in 8 rate di €.1.300,00 cadauna alle scadenze del giorno 15 dei mesi di settembre,ottobre,novembre,dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo,aprile 2012. Al punto 2b del contratto e previsto anche un rimborso delle spese d'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo delta benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dall'allenatore dalla sua residenza al campo da gioco per allenamenti e gare. In proseguimento di quanto riportato dall'articolo viene aggiunto una scritto net quale viene specificato che " per quanto previsto al punto 2b e compreso nell'importo sopra indicato". Con raccomandata del 29 novembre 2012 il Segretario del Collegio invita la società U.S.D. Palmese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Monaco ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. La società convenuta, a firma del suo legale Avv. Filippo Luciano Carrella, ufficialmente incaricato di rappresentarla e difenderla, fa pervenire al Collegio Arbitrale con nota del 11 dicembre 2012 le proprie controdeduzioni. Nel suo scritto conferma quanto riportato dalla controparte in merito alle cifre pattuite sul contralto e sulle rate saldate al tecnico alle rispettive scadenze per un importo di € 9.100,00 riconoscendo altresì l'inadempimento del saldo dell'ultima rata di aprile per € 1.300,00 come da sua richiesta nella vertenza in atto. Contesta invece integralmente le pretese avanzate nel ricorso in merito al rimborso delle spese in quanto, come stabilito nell'accordo al punto 2b, tali rimborsi erano comprensivi nell'importo pattuito nel contralto. Ad avvalorare tale tesi viene allegata alle controdeduzioni una quietanza liberatoria datata 6 maggio 2012 e firmata dal Monaco, con la quale il tecnico dichiara di avere riscosso i compensi pattuiti fino a quello del marzo 2012 e di non avere nulla a pretendere dalla U.S.D. Palmese per i compensi relativi alle mensilità suddette. Alla luce di quanto prodotto l'Avv.Carrella dichiara la non ammissibilità di richiesta dei rimborsi spese in quanto le stesse erano saldate di volta in volta con il pagamento delle rate stabilite nel contratto. Inoltre lo stesso Monaco durante la stagione non ha mai avanzato pretese di rimborsi spese e che pertanto ritenesse che la somma percepita mensilmente fosse per lui soddisfacente per ogni spettanza economica. Cosa del resto ribadita nella sua quietanza liberatoria. L'ultimo pagamento rateale di € 1.300,00 non versato al tecnico viene giustificato dall'atteggiamento ostativo messo in essere dal medesimo al termine del campionato non rendendosi più reperibile e rilasciando dichiarazioni alla stampa lesive al buon nome della società. Termina chiedendo al Collegio Arbitrale di rigettare la richiesta di € 6.697,00 avanzata dal signor Monaco per il rimborso delle spese riconoscendo allo stesso solamente la cifra di €.1.300,00 per la rata di aprile non saldata. Fa richiesta inoltre,nella denegata ipotesi di non accoglimento delle controdeduzioni, di una drastica riduzione del rimborso delle spese in considerazione della relativa vicinanza della residenza del tecnico al campo da gioco e che tale rimborso dovrebbe limitarsi alla complessiva somma di €.412,00 per il solo mese di aprile. In allegato vengono riportati: - copia del contratto - copia della vertenza inviata dall'Avv. Chiacchio - originale atto di quietanza liberatoria - copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio delle controdeduzioni alla controparte Il Segretario del Collegio Arbitrale in data 28 gennaio 2013 fa richiesta al Comitato Regionale Campania dell'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo. Dopo attenta visione degli atti pervenuti ed in considerazione: - che sui contratti presentati dalle parti cosi come su quello depositato al Comitato Regionale Campania al punto 2b relativo ai rimborsi spese veniva convenuto che tali rimborsi erano compresi nell'importo sopra indicato al punto 2a dell'accordo (premio tesseramento) - che nella sua quietanza liberatoria del 6 maggio 2012 il tecnico dichiara di non aver nulla a pretendere dalla U.S.D. Palmese in merito ai pagamenti delle rate antecedenti al mese di aprile 2012 - che nella sua richiesta di rimborsi delle spese inviata al Collegio il tecnico non ha presentato alcuna documentazione comprovante le spese da lui sostenute (distanze chilometriche,chilometri percorsi,numero dei viaggi,etc.) - che alle controdeduzioni della società il tecnico non ha ritenuto di controbattere inviando al Collegio Arbitrale successive osservazioni il Collegio decide di accogliere parzialmente il ricorso dell'allenatore Gennaro Monaco riconoscendogli il credito dell'ultima rata di €.1.300,00 non saldata dalla società. Ritiene inoltre di dover segnalare lo stesso Gennaro Monaco alla Procura Federale per 1'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità,per aver richiesto rimborsi spese esplicitamente esclusi dal contratto. P.Q.M. II Collegio Arbitrate accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società U.S.D. Palmese al pagamento a favore dell'allenatore Gennaro Monaco delta somma di € 1.300,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.20,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 1.320,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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