F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Stefano CAMPOLO / A.S.D. BASSIANO (63/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Stefano CAMPOLO / A.S.D. BASSIANO (63/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore di Base Stefano Campolo in data 8 novembre 2012 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrate affinché gli venga riconosciuta da parte delta società. A.S.D. Bassiano, partecipante at campionato regionale laziale di Promozione, la somma di €.7.000,00 a pagamento delta cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 agosto 2011 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria,gli interessi di mora. Al ricorso vengono allegati: - contratto economico stipulato con la A.S.D. Bassiano nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Stefano Campolo quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2011-2012, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 7.000,00 ripartito in sette rate da €.1.000,00 cadauna con scadenza alla fine dei mesi di agosto,ottobre, dicembre 2011 e febbraio,marzo,aprile,giugno 2012. - ricevuta della raccomandata attestante 1'invio del presente ricorso alla controparte Con raccomandata datata 8 gennaio 2013 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Bassiano a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Stefano Campolo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società A.S.D. Bassiano nulla ha controdedotto giudica il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Bassiano a corrispondere all'allenatore Stefano Campolo la somma di € 7.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.95,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 7.095,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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