F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Federico TURRIZIANI / A.S.D PIERANTONIO CALCIO (65/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Federico TURRIZIANI / A.S.D PIERANTONIO CALCIO (65/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 07/11/2012, l'allenatore di base Federico TURRIZIANI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, il pagamento della somma complessiva di € 6.900,00, relativa al saldo per il premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora fino al soddisfo, nonché al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso il ricorrente ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta con il legale rappresentante della Società il 16/08/2011 da cui si evince che per l'attività di allenatore in 2^ della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale, stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto partecipare € 7.500,00 da pagarsi in cinque rate di € 1.500,00 cadauna tutte con scadenza al 20 di ogni mese a partire da settembre 2011 e fino a gennaio 2012. 11 ricorrente ha, altresì, allegato copia della lettera raccomandata del 15/10/2011, con la quale la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, ha comunicato i1 suo esonero a far data dall' 11/10/2011, lettera raccomandata indirizzata alla A.S.D. PIERANTONIO CALCIO, con la quale ha richiesto il pagamento della somma prevista in contratto. Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 28/01/2013, il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalla parte per la stagione sportiva 2011/2012 e stato depositato presso i1 Dipartimento in data 23/08/2011. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8/01/2012, ha invitato la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO a fornire controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, considerato, altresì, che la A.S.D. PIERANTONIO CALCIO nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. PIERANTONIO CALCIO di corrispondere all' allenatore Turriziani Federico la somma di €6.900,00, a saldo delle sue spettanze, oltre ad €. 72,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.972,00. Fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali che andranno a maturare. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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