F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Carlo ZILLI / A.S.D. PRO GORIZIA (74/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Carlo ZILLI / A.S.D. PRO GORIZIA
(74/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 28 novembre 2012 l'allenatore dilettante signor Carlo Zilli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Pro Gorizia partecipante al campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (Cinquemila/00) da corrispondersi in cinque ratei e più precisamente: il giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2011, il giorno 31 dei mesi di gennaio e di marzo 2012 ed infine il giorno 30 del mese di maggio 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Carlo Zilli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Pro Gorizia di corrispondergli il residuo importo di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli avendogli versato esclusivamente € 1.500,00
(millecinquecento/00) di cui l'allenatore fornisce copia di un'autocertificazione in cui dichiara di aver ricevuto la predetta somma in data 23 gennaio 2012. Sulla predetta somma di € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) il tecnico richiede gli interessi di mora.
Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del
Collegio Arbitrale, con lettera del 31 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito
dell'accordo in data 10 settembre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate dell'8 gennaio 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Pro Gorizia il 18 gennaio e dal tecnico il 16 gennaio successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Pro Gorizia nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Pro Gorizia di corrispondere all'allenatore signor Carlo Zilli la somma di € 3.540,00 (Tremilacinquecentoquaranta/00) cosi
determinata: quanto ad € 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 40,00 (Quaranta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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