F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Vincenzo RONZULLI / SC VULTUR 1921 (49/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Vincenzo RONZULLI / SC VULTUR 1921 (49/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 3 ottobre 2012 l'allenatore dilettante signor Vincenzo Ronzulli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.C. Vultur 1921partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (tremilacinquecento/00) "comprensivo di ogni onere e spesa sostenuta, da pagarsi mensilmente". L'impegno dell'allenatore, previsto dal menzionato accordo decorreva dal 4 luglio 2011 e scadeva il 30 giugno 2012. Al riguardo 1'allenatore fa presente di essere stato esonerato per iscritto in data 3 marzo 2012. Con il reclamo in esame, il signor Vincenzo Ronzulli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.C. Vultur 1921 di corrispondergli il residuo importo di € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00) non avendo la società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 10 settembre 2011, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. II Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 28 gennaio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 30 gennaio successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo in data 10 settembre 2011. II Segretario del Collegio, con raccomandate del 29 novembre 2012, ricevuta dalla società S.C. Vultur 1921 il 17 gennaio 2013 e dall'allenatore il 4 dicembre 2012, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. II Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la S.C. Vultur 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.C. Vultur 1921 di corrispondere all'allenatore signor Vincenzo Ronzulli la somma di € € 4.560,00 (Quattromilacinquecentosessanta/00) così determinata: quanto ad € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00) quale residuo dovuto del premio di tesseramento ed € 60 (sessanta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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