F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Sergio VOLTURO / A.S.D. A. TOMA MAGLIE (50/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Sergio VOLTURO / A.S.D. A. TOMA MAGLIE (50/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore dilettante Sergio Volturo, ufficialmente rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Violante in virtù di espresso mandato, in data 8 ottobre 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta dalla società. U.S.D. Toma Maglie, partecipante al campionato di Eccellenza regione Puglia, la somma di € 12.000,00 a pagamento del premio di tesseramento pattuito con la medesima in data 20 agosto 2011 e mai percepito e di € 2.492,80 a titolo di rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti nello svolgimento delle sue funzioni di allenatore a favore della società nel periodo antecedente il suo esonero. A tale proposito viene riportato un dettagliato elenco dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco e del numero degli allenamenti e gare da lui effettuati. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti oltre alla rivalutazione monetaria,gli interessi di mora. Dichiara di essere stato esonerato in data 3 gennaio 2012 e di aver comunicato alla società e agli Organi FIGC competenti di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima sino al termine della stagione 2011/2012. Al ricorso vengono allegati: - contratto economico stipulato con la U.S.D. Toma Maglie nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Sergio Volturo quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 12.000,00 da pagarsi in 4 rate da € 3.000,00 cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre,dicembre 2011 e febbraio,marzo 2012. Alla lettera 2b dell'accordo viene previsto anche un rimborso spese per i viaggi da lui sostenuti - telegramma di esonero della società, datato 3 gennaio 2012, con il quale il tecnico viene sollevato dal suo incarico - lettera di riscontro all'esonero inviata dall'allenatore a Società,Settore Tecnico ed A.I.A.C. - mappa distanze chilometriche e prezzi carburante - ricevuta della raccomandata attestante l'invio del ricorso alla controparte. Con raccomandata del 29 novembre 2012 il Segretario del Collegio invita la società U.S.D. Toma Maglie a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Sergio Volturo ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Alla richiesta del Collegio Arbitrale del 28 gennaio 2013 sull'avvenuto o meno deposito del contratto il Comitato Regionale Puglia risponde in modo affermativo inviando copia del medesimo unitamente a copia del tesseramento del tecnico ed alle pratiche inerenti il suo esonero. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresi che la società U.S.D. Toma Maglie non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso del tecnico Sergio Volturo e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza obbliga la società U.S.D. Toma Maglie al pagamento a suo favore della somma di € 11.500,00 a saldo del premio di tesseramento,di € 2.492,80 a titolo di rimborso spese e di € 180,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 14.172,80 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. Nulla e dovuto per le spese legali,in quanto non previste dalla giurisprudenza di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it