F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013. VERTENZA: all. Francesco D’ALTRI / S.S.D. a r.l. RICCIONE CALCIO 1929 (53/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.5 del 04/05/2013– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 249 del 07.05.2013.
VERTENZA: all. Francesco D'ALTRI / S.S.D. a r.l. RICCIONE CALCIO 1929
(53/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 12/10/2012, l'allenatore Base Francesco D'Altri, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929, il pagamento della somma di € 800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria della somma stessa, nonché alle spese legali.
Il ricorrente al ricorso ha allegato copia di accordo tipo sottoscritto con il legale rappresentante della S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929, in data 3/04/2012, con il quale lo stesso si era impegnato a
corrispondergli un compenso annuo di € 800,00, da pagarsi in due rate di € 400,00, cadauna aventi tutte scadenze al 30 dei mese di aprile e maggio 2012, per lo svolgimento dell'attività di "allenatore preparatore atletico 1' squadra", partecipante al campionato Nazionale Interregionale della L.N.D. -
F.I.G.C.-
Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che, per la stagione sportiva 2011/2012, nessun accordo economico a stato
depositato.
La società convenuta, regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata dell' 11/12/2012, ha contro dedotto asserendo di non aver mai avuto rapporti lavorativi con il ricorrente in quanto subentrante nella conduzione societaria e che, pertanto, estranei al problema sollevato.
Il ricorrente alle osservazioni fatte dalla Società ha fatto pervenire osservazioni, in particolare, ha comunicato che l'accordo a stato sottoscritto dal sig. Galli Lauro, all'epoca presidente della S.S.D. Riccione 1929 e che l'accordo era riferito alle solo mensilità di aprile e maggio 2012 in quanto egli è subentrato all'allenatore esonerato. A dimostrazione di quanto sopra asserito ha inviato copia del verbale di Assemblea Elettiva del 26/01/2012 da cui si evince che l'Assemblea accoglie le
dimissioni del sig. Galli Lauro e che viene eletto Presidente il sig. Batani Cristiano.
Il Collegio Arbitrale sulla scorta di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita in atti ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento in quanto la S.S.D. a r.l. Riccione Calcio 1929 non ha dato prova di aver onorato il contratto sottoscritto con l'allenatore Francesco D'Altri.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore D'Altri Francesco e dichiara l'obbligo della S.S.D. a. r.l. Riccione Calcio 1929 di corrispondere al sopracitato la somma di €
800,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 30,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 830,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
Nulla e dovuto per spese legali perché non previste.
Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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