COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 168 Oggetto: stagione sportiva 2012/2013 – Reclamo proposto dall’U.S. Faellese ASD avverso la squalifica inflitta all’allenatore Maurizio Minghi fino al 03.12.2013 (8 mesi)– C.U. n. 42 del 03.04.2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 168 Oggetto: stagione sportiva 2012/2013 - Reclamo proposto dall’U.S. Faellese ASD avverso la squalifica inflitta all’allenatore Maurizio Minghi fino al 03.12.2013 (8 mesi)– C.U. n. 42 del 03.04.2013 Propone rituale reclamo la società Faellese ASD avverso la squalifica inflitta all’allenatore Maurizio Minghi fino al 03.12.2013 (8 mesi), adottata dal G.S. Firenze per i seguenti motivi:”Allontanato dal terreno di gioco per offese e gravi minacce nei confronti del D.g.. Al termine della gara l’arbitro si avvicinava all’allenatore per salutarlo e questi lo spingeva violentemente reiterando le offese”. La società impugna il suddetto provvedimento, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica inflitta all'allenatore Maurizio Minghi, contestando la motivazione a supporto della decisione poiché infondata in fatto ed in diritto. La società, infatti, contesta che l’allenatore abbia profferito al direttore di gara ‘offese e gravi minacce’, negando recisamente l'episodio della spinta. La reclamante precisa sul punto che nessuno dei presenti, ivi compresi i tesserati della società avversaria, ha sentito minacce o ha assistito alla presunta aggressione fisica, potendo la suddetta circostanza trovare conferma dalle testimonianze dei numerosi presenti. Ritiene altresì che se ci fosse stata una spinta questa sarebbe stata vista da qualcuno, e che non rientra nello spirito sportivo della società, dell’attuale dirigenza e tantomeno in quello del sig. Minghi Maurizio, giustificare un comportamento del genere che se fosse avvenuto verrebbe sanzionato prima di tutto dalla stessa società. La Commissione, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto dal Direttore di gara, così decide. Gli elementi e le circostanze offerte dall’arbitro smentiscono la tesi della reclamante essendo, per converso, dirette a confermare la dinamica dei fatti esposta nel referto di gara. L’arbitro, infatti, al quale è stato inoltrato il reclamo della società per poter fornire i chiarimenti necessari ai fini del decidere, ha confermato la circostanza secondo la quale il sig. Minghi, al termine della gara, rientrava sul terreno di giuoco passando da un cancello di servizio e, una volta avvicinatosi al Direttore di gara, con fare prepotente lo offendeva attingendolo con entrambe le mani (aperte) al petto. Le risultanze probatorie emerse nel corso dell’istruttoria, di cui occorre ricordarne il carattere di fede privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione, pertanto avvalorano inequivocabilmente l’esistenza degli addebiti contestati all’allenatore della società Faellese, non sussistendo nel caso di specie elementi e circostanze idonee a creare nel Giudicante quel minimo dubbio necessario a inficiare la versione arbitrale. Del tutto inutile risulta il richiamo della reclamante alla prova per testimoni, trattandosi di facoltà preclusa in questo tipo di procedimenti. L'entità della sanzione risulta correttamente calibrata dal Giudice Sportivo, tenuto conto della categoria (giovanissimi provinciali) di appartenenza. P.Q.M. la C.D.T. Toscana delibera quanto segue: -respinge il reclamo proposto dalla società Faellese ASD, e per l’effetto conferma la sanzione inflitta all’allenatore Minghi Maurizio fino al 03.12.2013 ( 8 mesi). -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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