COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 156 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo del sig. Ratti Samuele ( Marina la Portuale ) avverso dec. del GST Delegazione di Massa. Squalifica per 6 gare. (CU 42 del 02/03/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 9/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 156 stagione sportiva 2012/2013. Reclamo del sig. Ratti Samuele ( Marina la Portuale ) avverso dec. del GST Delegazione di Massa. Squalifica per 6 gare. (CU 42 del 02/03/2013) Reclama in proprio il calciatore Ratti Samuele ( e per esso la madre stante la minore età ) in merito alla squalifica in oggetto indicata ed assunta con la seguente motivazione “Per offese verso il DG, allontanandosi le reiterava. A fine gara, insieme ad altri compagni di squadra, intonava cori e applausi ironici verso il DG.” Il reclamante ripercorre i fatti oggetto del rapporto di gara e, pur non contestando gli stessi a lui addebitati in relazione alla espulsione dal campo, afferma che il DG, avrebbe scambiato lui ed un altro compagno di squadra, anch’egli espulso, per i fatti successivi alla espulsione, individua e segnala alcune incongruenze presenti nel rapporto arbitrale a conferma dello stato confusionale in cui versava il DG, cita nominativi di testimoni che potrebbero avvalorare la sua versione dei fatti. All’udienza del 3 maggio u.s, compariva il reclamante Ratti samuele con la madre e ribadiva le difese già sviluppate con il reclamo. La CDT, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentito il reclamante, decisde di respingere il reclamo. Nel premettere che non sono consentiti testimoni nel processo sportivo ordinario, da dire che l’arbitro conferma nel supplemento la dinamica dei fatti, e, i comportamenti del Ratti e dei suoi compagni di squadra. Tali comportamenti (peraltro identici all’altro calciatore col quale avrebbe scambiato, sanzionato con le medesime sei giornate ), risultano essere abbastanza gravi soprattutto perché avvenuti nell’ambito di categorie giovanili bove l’età dei partecipanti à determinante per ritenere certi comportamenti gravi e da sanzionare in modo tale da indurre i giovani calciatori a riflettere sui loro atteggiamenti, sì da poter trarre dalle squalifiche spunto di crescita tecnica e comportamentale per il prosieguo dell’attività agonistica nel rispetto delle regole e dei ruoli. Giusta quindi la sanzione da confermarsi. P.Q.M. La CDT respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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