COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Andrea Bassega – Calciatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Lorenzo Pegorin – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Mario Scapin – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Lucio Andreatta – Dirigente Pol. Olympia Cittadella della Società Pol. Olympia Cittadella

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Andrea Bassega – Calciatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Lorenzo Pegorin – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Mario Scapin – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Lucio Andreatta – Dirigente Pol. Olympia Cittadella della Società Pol. Olympia Cittadella La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 17/4/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Andrea BASSEGA – Calciatore tesserato Pol. Olympiaper rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 10,comma 6 e art. 22, comma 8 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver partecipato nella corrente stagione sportiva a n. 8 gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone G – malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del C.R. Veneto, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Lorenzo PEGORIN – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS in relazione all’art. 10, comma 6 e art. 22, comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di due gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone G – in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Bassega non ne avesse titolo perché squalificato come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Mario SCAPIN – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS in relazione all’art. 10, comma 6 e art. 22, comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone G – in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Bassega non ne avesse titolo perché squalificato come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Lucio ANDREATTA – Dirigente accompagnatore Pol. Olympia per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del CGS in relazione all’art. 10,comma 6 e art. 22,comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone G – in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Bassega non ne avesse titolo perché squalificato come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società Pol. OLYMPIA di Cittadella a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 7/5/2013 sono risultati presenti : del Sig. Andrea Bassega Calciatore Pol. Olympia Cittadella, rappresentato dal Sig. Baggio Franco, giusta delega in atti; del Sig. Lorenzo Pegorin Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella del Sig. Mario Scapin Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella, rappresentato dal Sig. Sgarbossa Giovanni, giusta delega in atti del Sig. Lucio Andreatta Dirigente accompagnatore Pol. Olympia Cittadella, rappresentato dal Sig. Sgarbossa Giovanni, giusta delega in atti della Società Pol. Olympia Cittadella rappresentata dal Sig. Sgarbossa Giovanni (Presidente) il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari proposti dal Rappresentante della Procura Federale : a carico del Sig. Andrea Bassega Calciatore Olympia Cittadella : squalifica per due giornate; a carico del Sig. Lorenzo Pegorin Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per un mese; a carico del Sig. Mario Scapin Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per due mesi; a carico del Sig. Lucio Andreatta Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per un mese a carico della Pol. Olympia Cittadella - ammenda di € 300,00.- - penalizzazione di n. 7 punti da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2012/2013. I soggetti deferiti hanno dedotto le proprie controdeduzioni siglate e datate che sono state allegate alla documentazione in atti ed hanno chiesto che le sanzioni siano ridotte, al massimo possibile, rispetto alle richieste della Procura La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenute congrue le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Sciuto dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Andrea Bassega Calciatore Olympia Cittadella : squalifica per due giornate; a carico del Sig. Lorenzo Pegorin Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per un mese; a carico del Sig. Mario Scapin Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per due mesi; a carico del Sig. Lucio Andreatta Dirigente accompagnatore Olympia Cittadella : inibizione per un mese a carico della Pol. Olympia Cittadella - ammenda di € 300,00.- - penalizzazione di n. 7 punti da applicare alla classifica del Campionato di 2^ Categoria 2012/2013. I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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