COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Cristian David Molas Arguello – Calciatore ora tesserato U.S.D. Borgoprimomaggio della Sig.a Pamela Mosele – Presidente U.S.D. Borgoprimomaggio del Sig. Alessandro Vaini – Dirigente U.S.D. Borgoprimomaggio della Società U.S.D. Borgoprimomaggio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Cristian David Molas Arguello – Calciatore ora tesserato U.S.D. Borgoprimomaggio della Sig.a Pamela Mosele – Presidente U.S.D. Borgoprimomaggio del Sig. Alessandro Vaini – Dirigente U.S.D. Borgoprimomaggio della Società U.S.D. Borgoprimomaggio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 24/4/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. MOLAS ARGUELLO Cristian David – Calciatore Borgo Primomaggio per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 10, comma 2 dello stesso Codice, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva – nelle fila dell’USD Borgo Primomaggio n, 6 gare (tre gare del Trofeo Regione Veneto e tre gare del Campionato di 2^ Categoria) ciò senza averne titolo perché non ancora tesserato per la predetta Società, così come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale allegato, essendo il suo tesseramento avvenuto soltanto in data 29/9/2012; la Sig.a MOSELE Paola – Presidente Borgo Primomaggio per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro – in n. 5 gare (due gare del Trofeo Regione Veneto e tre gare del Campionato di 2^ Categoria) le distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore Molas Arguello Cristian David non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. VAINI Alessandro – Dirigente Borgo Primomaggio nell’occasione di dirigente accompagnatore ufficiale della Società Borgo Primomaggio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro nella gara valevole per il Trofeo Regione Veneto del 29/8/2012 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore Molas Arguello Cristian David non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; U.S.D. Borgo Primomaggio Per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione di n. 6 gare di cui le prime tre valevoli per il Trofeo Regione Veneto e le seconde tre per il Campionato di 2^ Categoria, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti qualificatisi come tali e che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 7/5/2013 sono risultati presenti : il Sig. Cristian David Molas Arguello Calciatore ora tesserato U.S.D. Borgoprimomaggio la Sig.a Pamela Mosele Presidente U.S.D. Borgoprimomaggio, rappresentata dal Sig. Enrico Sgreva, giusta delega in atti il Sig. Alessandro Vaini Dirigente U.S.D. Borgoprimomaggio la Società USD Borgoprimomaggio rappresentata dal Sig. Enrico Sgreva, giusta delega in atti il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 7/5/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : a carico del Sig.Cristian D.Molas Arguello Calciatore ora tesserato U.S.D. Borgoprimomaggio : una giornata di squalifica da scontarsi nell’attuale Campionato di 2^ Categoria 2012/2013 e una giornata di squalifica da scontarsi nel Trofeo Regione Veneto 2013/2014 a carico della Sig.a Pamela Mosele Presidente U.S.D. Borgoprimomaggio : inibizione per due mesi e 15 giorni a carico del Sig. Alessandro Vaini Dirigente U.S.D. Borgoprimomaggio : inibizione per giorni 20 a carico dell’ USD Borgoprimomaggio ammenda di € 300,00.- i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig.Cristian D.Molas Arguello Calciatore ora tesserato U.S.D. Borgoprimomaggio : una giornata di squalifica da scontarsi nell’attuale Campionato di 2^ Categoria 2012/2013 e una giornata di squalifica da scontarsi nel Trofeo Regione Veneto 2013/2014 a carico della Sig.a Pamela Mosele Presidente U.S.D. Borgoprimomaggio : inibizione per due mesi e 15 giorni a carico del Sig. Alessandro Vaini Dirigente U.S.D. Borgoprimomaggio : inibizione per giorni 20 a carico dell’ USD Borgoprimomaggio ammenda di € 300,00.- i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’U.S.D. Borgoprimomaggio : - la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2013/2014. - la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti da applicare alla classifica del Trofeo Regione Veneto 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di questi ultimi provvedimenti proposti dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’U.S.D. Borgo Primo Maggio, ritenuti congrui gli stessi dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni : - la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2013/2014. - la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti da applicare alla classifica del Trofeo Regione Veneto 2013/2014.
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