COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. Tregnago A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/04/2013 – Squalifica sino al 14/4/2014 calciatore Piazzola Stefano – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 08/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.C. Tregnago A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 77 del 17/04/2013 – Squalifica sino al 14/4/2014 calciatore Piazzola Stefano – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Tregnago A.S.D.ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 77 del 17/04/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 14/4/2014 a carico del giocatore Piazzola Stefano, perché : “al termine della gara colpiva l’arbitro con una pallonata al fianco provocandogli lieve dolore. Alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale sciolta la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 79 del 24/4/2013, con la quale si riservava di approfondire la posizione del giocatore Piazzola, esaminato il ricorso presentato dalla Società Tregnago inerente il provvedimento sanzionatorio in epigrafe; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha precisato che il calciatore Piazzola ha calciato la palla direttamente contro di lui con il chiaro intento di colpirlo, da una distanza di non più di cinque metri; considerato, inoltre, che l’arbitro ha specificato di aver, senza ombra di dubbio, identificato nel Piazzola il giocatore colpevole di quanto sopra, al quale ha peraltro notificato l’espulsione, rammostrando il cartellino rosso e che, successivamente, ha convocato nello spogliatoio il capitano della squadra Tregnago al solo scopo di informarlo del provvedimento preso, atteso che, stante la confusione creatasi sul terreno di gioco, a taluni il provvedimento poteva non essere apparso chiaro; il direttore di gara ha inoltre precisato che l’intento violento del calciatore é stato vieppiù dimostrato dalle parole offensive e minacciose che hanno accompagnato il suo gesto; valutata congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Tregnago; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 14/4/2014 a carico del calciatore Piazzola Stefano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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