F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 6290/621 pf12-13 AM/Segr del 23.4.2013). (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 6291/622 pf12-13 AM/Segr dell’8.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 10 Maggio 2013 (325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 6290/621 pf12-13 AM/Segr del 23.4.2013). (326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 6291/622 pf12-13 AM/Segr dell’8.4.2013). Con atto del 23 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Luca Petrini, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 7.500,00 in favore del calciatore Gianluca Brisciana sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 28 novembre 2012, prot. 28/Cae, comunicato in data 29 novembre 2012 a mezzo raccomandata e l’ulteriore invito di effettuare il relativo pagamento trasmesso in data 4 dicembre 2012; b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Sempre con atto del 23 aprile 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: a) il Sig. Luca Petrini, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 dal 12 dicembre 2012, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ed all’art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 2.000,00 in favore del calciatore Alessandro Del Genio sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. con provvedimento del 20 dicembre 2012, prot. 39/Cae, comunicato in pari data a mezzo raccomandata (nonostante l’ulteriore invito di effettuare il pagamento trasmesso in data 10.01.13); b) la Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante. Nei termini consentiti dalle norme i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione la Commissione ha riunito i due procedimenti disciplinari evidentemente connessi sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Il rappresentante della Procura federale, comparso alla riunione, ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente declaratoria di responsabilità dei deferiti con la applicazione a carico degli stessi delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Petrini, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, la sanzione della inibizione per mesi dodici (12); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920 la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, oltre all’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila) in considerazione della contestata recidiva. I motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento, valutate le prove raccolte dalla Procura federale ed avuto ovviamente riguardo delle deduzioni difensive fatte pervenire dai deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Con reclamo proposto in data 11 settembre 2012 il Sig. Gianluca Brisciana, calciatore tesserato per la ASD Civitavecchia 1920, si è rivolto alla Commissione accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. esponendo di avere concluso con la predetta Società un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 7.500,00 per la stagione sportiva 2011 – 2012; il calciatore, dichiarando di non avendo percepito le somme pattuite, ha richiesto la condanna della ASD Civitavecchia 1920 al pagamento dell’intera somma prevista nell’accordo economico depositato. La Commissione accordi economici ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Gianluca Brisciana e pertanto, con provvedimento del 28 novembre 2012, comunicato in data 29 novembre 2012 a mezzo lettera raccomandata, ha condannato la predetta Società al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 7.500,00. In data 4 dicembre 2012 il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. ha comunicato via telefax alla ASD Civitavecchia 1920 la necessità di provvedere entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento delle somme dovute così come disposto dalla Commissione accordi economici, pena la trasmissione degli atti alla Procura federale. Avuto riguardo di quanto sopra, dall’esame dei documenti in atti è emersa con tutta evidenza la circostanza per cui la ASD Civitavecchia 1920, militante nella stagione 2012 – 2013 nel campionato di calcio Serie D – Girone G, non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Gianluca Brisciana, omettendo pertanto il versamento a favore di quest’ultimo della somma di euro 7.500,00 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 28 novembre 2012, prot. 28/Cae. Alla stregua di quanto sopra, con reclamo proposto in data 17 settembre 2012 il Sig. Alessandro Del Genio, calciatore tesserato per la ASD Civitavecchia 1920, si è rivolto alla Commissione Accordi economici della F.I.G.C. – L.N.D. esponendo di avere concluso con la predetta Società un accordo economico prevedente la corresponsione lorda a suo favore di euro 2.000,00 per la stagione sportiva 2011 – 2012; il calciatore, dichiarando di non avendo percepito le somme pattuite, ha richiesto la condanna della ASD Civitavecchia 1920 al pagamento dell’intera somma così come prevista nell’accordo economico depositato. La Commissione Accordi economici anche in tale fattispecie ha riscontrato la fondatezza della richiesta inoltrata dal Sig. Alessandro Del Genio e pertanto, con provvedimento del 20 dicembre 2012, comunicato alla ASD Civitavecchia 1920 a mezzo lettera raccomandata, ha condannato la Società medesima al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 2.000,00. In data 10 gennaio 2013 il Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D. ha comunicato via telefax alla ASD Civitavecchia 1920 la necessità di provvedere entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta attestante il pagamento delle somme dovute così come disposto dalla Commissione Accordi economici, pena la trasmissione degli atti alla Procura federale. Anche con riferimento a tale seconda contestazione è emersa in maniera solare la circostanza per cui la ASD Civitavecchia 1920, militante nella stagione 2012 – 2013 nel campionato di calcio Serie D – Girone G, non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Accordi economici a seguito del reclamo proposto dal calciatore Alessandro Del Genio, omettendo pertanto il versamento a favore di quest’ultimo della somma di euro 2.000,00 così come statuito dalla predetta Commissione con provvedimento del 20 dicembre 2012, prot. 39/Cae. Ad aggravare gli inadempimenti come contestati dalla Procura federale ed accertati da questa Commissione si deve segnalare che la Società deferita è già stata sanzionata nella corrente stagione calcistica per analoga infrazione così come risulta dal C.U. 35/CND del 26 ottobre 2012 e dal C.U. 67/CND del 14 febbraio 2013 con la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione in corso. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti non possono essere prese in considerazione né valgono ad escludere la responsabilità disciplinare dei medesimi che, pertanto, dovranno essere sanzionati. Peraltro anche la richiesta formulata dalla difesa dei deferiti e volta ad ottenere la sospensione del presente procedimento disciplinare in attesa che la Procura federale svolga e concluda le proprie indagini volte all’accertamento della falsità degli accordi in oggetto in considerazione della denunciata e pretesa apocrifia della sottoscrizione in calce ad essi della firma apposta dal Sig. Adriano Clemeno non può essere accolta. Difatti, laddove dovesse essere accertata la falsità delle predette sottoscrizioni, non verrebbe meno la natura di giudicato sostanziale perferzionatasi in ordine alle decisioni della Commissione Accordi Economici per inerzia della Società deferita la quale, comunque, nei termini consentiti dalle norme non ha impugnato le decisioni in questione. A riguardo delle sanzioni, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, anche alla luce della contestata recidiva ex art. 21 del CGS, commina le seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Petrini, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, in considerazione della disposta riunione dei due procedimenti, la inibizione di mesi 8 (otto); b) alla Società ASD Civitavecchia 1920, in considerazione della riunione di cui sopra, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, oltre alla ammenda di euro 6.000,00 (€ seimila/00) per la contestata recidiva.
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