F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) ▪ (nota n. 5220/600 pf09-10 SP/gb del 27.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTANIELLO (calciatore già tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, attualmente svincolato) ▪ (nota n. 5220/600 pf09-10 SP/gb del 27.2.2013). Con atto del 27 febbraio 2013 la Procurale Federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Santaniello Antonio, calciatore già tesserato per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl e attualmente svincolato per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art 1, comma 1, del C.G.S, e dell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per essersi procurato il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell'obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la Società tesserante. All’inizio della riunione odierna il Signor Antonio Santaniello, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Antonio Santaniello, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Antonio Santaniello, sanzione della squalifica di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Antonio Santaniello. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it