F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA, GIOVANNI SIMONE, GIACOMO TARABBIA e BORIS DIMITRY SOBRINO – (Fallimento Società AC Legnano Srl) ▪ (nota n.1590/831pf11-12/AM/ma del 24.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 16 Maggio 2013
(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RESTA, GIOVANNI SIMONE, GIACOMO TARABBIA e BORIS DIMITRY SOBRINO - (Fallimento Società AC Legnano Srl) ▪ (nota n.1590/831pf11-12/AM/ma del 24.9.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 settembre 2012 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Giuseppe Resta, dal 13 settembre 2007 al 27 novembre 2009, rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché socio maggioritario al 95% delle quote sociali, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale; Giovanni Simone, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – per avere, col proprio comportamento, contribuito alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale; Giacomo Tarabbia, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo dal 27 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 la carica di Presidente e, successivamente, dal 21 dicembre 2009, quella di Vice Presidente e legale rappresentante della AC Legnano Srl, contribuendo, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati; Alessio Fiore, Presidente della Società dal 21 dicembre 2009 e fino alla messa in liquidazione volontaria, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS - in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati; Boris Dimitry Sobrino, dal 19 novembre 2009, titolare al 95% delle quote societarie nonché Consigliere Delegato, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, c. 1, CGS – in relazione all’art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e nella mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati. Per quanto riguarda il Sig. Fiore, la Commissione, su richiesta della Procura federale, aveva già disposto lo stralcio della suddetta posizione, in quanto persona irreperibile, e ha rimesso gli atti alla Procura Federale (vedi C.U. n. 61/CDN del 17.1.2013). Degli odierni deferiti, invece, solo il Sig. Sobrino ha fatto pervenire memoria difensiva, molto complessa e articolata, nella quale, in sintesi, viene evidenziato come lo stesso fosse stato Consigliere Delegato della Società solo per un brevissimo periodo e che era stato detentore del 95% delle quote sociali solo quale prestanome del Sig. Giuseppe Resta, a ciò convinto, anche in forza di accordi interni poi disattesi, dalla richiesta del Sig. Paolo Alberto Scarbole, di fatto, dietro lo schermo del Sig. Giacomo Tarabbia, vero presidente proprietario del Legnano. Il Sobrino richiede perciò lo stralcio della propria posizione in quanto estraneo ai fatti addebitatigli. All’inizio della riunione odierna il Signor Boris Dimitry Sobrino ha poi depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Boris Dimitry Sobrino, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, [“pena base per il Sig. Boris Dimitry Sobrino, sanzione della inibizione di mesi 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 26 (ventisei)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, cui si è pervenuti, anche per le richieste istruttorie del Sig. Sobrino, a seguito di due diversi rinvii del 17 gennaio 2013 e 6 marzo 2013, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione delle sanzioni di:
per il Sig. Giuseppe Resta: 3 anni di inibizione;
per il Sig. Giovanni Simone: 3 anni di inibizione;
per il Sig. Giacomo Tarabbia: 5 anni di inibizione.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Gli odierni incolpati, infatti, risultano, essersi succeduti all’amministrazione della Società AC Legnano Srl, tra il settembre 2007 e tutto il 2010, dunque anche nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento n. 761/11, emessa dal Tribunale di Milano con sentenza del 29 novembre 2011. In particolare: il Sig. Resta è stato, dal 13 settembre 2007 al 27 novembre 2009, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nonché socio di maggioranza, col 95% di quote societarie; il Sig. Simone ha ricoperto la carica di Consigliere Delegato dal 3 dicembre 2008 al 27 novembre 2009; il Sig. Tarabbia è stato, dal 27 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 (con iscrizione in Camera di Commercio solo dal successivo 25 gennaio 2010), Presidente e Legale rappresentante societario - dal 19 dicembre 2009, anche socio di minoranza col 5% delle quote – e dal 13 aprile 2010 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante del Legnano. Durante il periodo di amministrazione dei su citati Signori, odierni deferiti, i bilanci societari sono stati chiusi in costante perdita: nell’assemblea dei soci del 22.12.08 si è proceduto al ripiano di perdite per € 713.922,00, come da bilancio al 30.6.08; nell’assemblea dei soci del 21.12.09 è stato approvato un ulteriore ripiano delle perdite - pari, al 30.9.09, ad € 410.718,00 – tramite l’azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, in parte tramite l’utilizzo di riserve e in parte tramite versamento dei soci che, tuttavia, non è mai avvenuto dato che la Società di diritto inglese “Advising Financial Company ltd”, sostituitasi nell’obbligazione ai soci, aveva versato, a tal fine, due assegni mai però negoziati e restituiti, nel febbraio 2010 dall’amministratore dell’epoca Sig. Tarabbia, alla emittente; il bilancio al 30.6.09, approvato dall’assemblea del 25.9.09, presenta una perdita di esercizio di € 974.990,00; al 31.12.09 il disavanzo societario raggiunge la cifra di € 1.395.715,00. La Società, sia pur malamente e in costante perdita d’esercizio ha tuttavia continuato ad operare per altro tempo, durante il quale gli amministratori, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l’attività sportiva - il dissesto societario, fino alla messa in liquidazione volontaria della Società del 27 luglio 2010, oramai in conclamata definitiva insolvenza e, da ultimo, all’accertato stato di decozione, terminato nella consequenziale ormai improcrastinabile dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori, del novembre 2011. Il tutto, da un punto di vista sportivo federale, anche nonostante i tempestivi rilievi COVISOC (sfociati in più pronunce di condanna comminate al Legnano dagli Organi di Giustizia Federali fra il settembre 2009 e l’aprile 2010) che, fin dalla relazione ispettiva del giugno 2009, evidenziava la situazione di grave dissesto societario, fino all’accertamento, del luglio 2010, dei mancati requisiti (tra gli altri, il mancato ripianamento della carenza patrimoniale per oltre 1,26 milioni di euro, il mancato adempimento di quanto previsto dall’art. 2482 ter c.c., il mancato versamento della tassa di iscrizione al campionato di competenza e della necessaria fidejussione bancaria, il mancato deposito delle attestazioni riguardanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, ritenute e dei contributi dei propri tesserati), per la stagione sportiva 2010/11, per l’ammissione al campionato di Lega Pro. Tutti gli odierni deferiti risultano pertanto - quali Presidenti, Amministratori e Consiglieri Delegati, succedutisi nel periodo del biennio ante dichiarazione di Fallimento - colpevoli di aver condotto, tramite una cattiva gestione economico patrimoniale del Legnano, all’irreversibile dissesto finanziario della Società, conclusasi, a causa dell’esposizione debitoria irreversibilmente crescente, con la decozione societaria e, quindi, il Fallimento. Per il Sig. Tarabbia anche con l’aggravante di essere stato legale rappresentante del Legnano al momento della mancata iscrizione al campionato della Società, con conseguente svincolo dei calciatori tesserati e, dunque, ulteriore considerevole danno patrimoniale per la Società. Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 26 (ventisei) per il Sig. Boris Dimitry Sobrino. Delibera di infliggere al Sig. Giuseppe Resta la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giovanni Simone la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre); al Sig. Giacomo Tarabbia la sanzione dell’inibizione per anni 5 (cinque).
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