F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (333) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (Presidente della Soc. AC Cantù GS Sanpaolo) E DELLA SOCIETA’ AC CANTU’ GS SANPAOLO (nota n. 6793/1238pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (333) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (Presidente della Soc. AC Cantù GS Sanpaolo) E DELLA SOCIETA’ AC CANTU’ GS SANPAOLO (nota n. 6793/1238pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013). Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere:: Gennaro Novelli, della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e 8 commi 9 e 10 CGS, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici nr. 166 del 13.04.2012, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Fausto Erba; AC Cantù GS Sanpaolo, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS Sanpaolo, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gennario Novelli e la Società AC Cantù GS Sanpaolo, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Cantù GS Sanpaolo, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Gennaro Novelli; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 per la Società AC Cantù GS Sanpaolo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetti.”
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