F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MARCOS OSVALDO BENITEZ ORTIZ (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pescara) (nota n. 5968/612pf12-13/AS/vdb del 28.3.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013
(282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MARCOS OSVALDO BENITEZ ORTIZ (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pescara) (nota n. 5968/612pf12-13/AS/vdb del 28.3.2013).
Con atto del 23 marzo 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Benitez Ortiz Marcos Osvaldo, calciatore tesserato per la Società ASD Pescara Calcio A 5, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, perché, sebbene tesserato fino al termine della stagione sportiva 2013-14 con la predetta società, non rispondeva alle reiterate convocazioni senza alcun provato motivo di legittimo impedimento.
Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei di squalifica. Motivi della decisione
La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha depositato alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dagli atti che in sede istruttoria sono stati convocati dalla Procura Federale sia il Presidente della Società che il calciatore. Nell'audizione del 27 gennaio 2013, il Sig. Fabrizio Iannascoli, presidente della società, ha dichiarato che tre convocazioni erano state spedite al calciatore a mezzo raccomandata all'indirizzo di Benevento, relativo alla sua residenza in Italia, in quanto lo stesso, al termine della stagione precedente, aveva lasciato l'alloggio di Montesilvano, e aggiungeva di non avere più notizie del tesserato dal maggio 2012. Il Sig. lannascoli si riservava di far pervenire alla Procura Federale copia delle ricevute delle tre raccomandate e produceva alcuni fogli tratti dal profilo facebook del BENITEZ 5 facendo notare che da detta documentazione risulterebbe che il calciatore milita nella squadra paraguayana denominata "Fernando De La Mora" come da foto, sempre tratta da facebook, risalente al 31.01.2013; Con comunicazione inviata via fax il 5.03.2013 il Sig. lannascoli rappresentava all'Ufficio l'impossibilità di produrre le ricevute delle tre raccomandate in virtù di problematiche relative alla Segreteria della sua società. La Procura Federale con raccomandata del 28.02.2013, provvedeva a convocare il Sig. BENITEZ per ascoltarlo in merito a quanto addebitatogli, ma la raccomandata stessa, indirizzata all'ultimo indirizzo noto alla ASD Pescara e cioè a Via Torre Catena n. 227, Benevento, rimaneva inesitata e veniva restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto"; Pur in assenza delle ricevute di ritorno relative alle convocazioni inviate dalla Società al calciatore, risulta dimostrato documentalmente che il Benitez è attualmente tesserato per l'ASD Pescara Calcio A 5 e che dall'inizio della corrente stagione diserta i raduni, gli allenamenti e le gare trovandosi probabilmente all'estero. Il comportamento del sig. Benitez Ortiz Marcos Osvaldo integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, con conseguente declaratoria della sua responsabilità. P.Q.M.
La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Benitez Ortiz Marcos Osvaldo la squalifica per mesi 6 (sei)
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