F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (302) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FULVIO STRIM (Dirigente della Soc. ASD Marca Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD MARCA FUTSAL (nota n. 6335/826pf12-13/MS/vdb dell’11.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (302) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FULVIO STRIM (Dirigente della Soc. ASD Marca Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD MARCA FUTSAL (nota n. 6335/826pf12-13/MS/vdb dell’11.4.2013). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale avv. Camici, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione di: mesi tre di inibizione in confronto di Fulvio Strim, € 1.000,00 di ammenda in confronto di ASD Marca Futsal, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): • STRIM Fulvio, “per la violazione degli art.1, comma 1 e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, in particolare la Corte di Giustizia Federale, mettendo altresì in dubbio la competenza e le capacità della predetta istituzione federale in modo tale da renderne il prestigio e la credibilità”; • ASD Marca Futsal, “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2 del CGS in relazione all’art.5, comma 2 del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente”. I motivi della decisione 1) L’istruttoria svolta al riguardo e la memoria difensiva versata agli atti da Strim Fulvio confermano quanto sostenuto in punto di fatto nel deferimento, secondo cui sulla bacheca di facebook costui ha pubblicato il seguente commento ad una decisione resa dalla Corte di Giustizia Sportiva della FIGC: “Meraviglioso, oggi ho letto le motivazioni della CGF in merito al ricorso del Venezia, contro il Pescara! Una cosa indicibile e vergognosa! Hanno dato una motivazione ad una doglianza mai presentata dal Venezia, hanno omesso la valutazione di violazioni palesi delle normative federali ed hanno scritto, inoltre, delle nefandezze in merito ad altre norme. Vi prego denunciatemi che così posso mettere in moto tutte le azioni per mettere alla luce questo obbrobrio !”. Al riguardo occorre tener da conto, ai fini che qui occupano, che il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono, considerato che il bene giuridico che si intende tutelare è dato dalla reputazione che gode l’istituzione, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che gli altri hanno del suo onore, decoro e professionalità. Ed infatti, poiché la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atta ad offendere l’altrui reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono. Accertato che alle riportate dichiarazioni non ha fatto seguito una smentita, rileva che esse travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica perché contengono rilievi e giudizi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC e, in particolare, della Corte di Giustizia Federale, dal momento che pongono non pochi dubbi sulla competenza e capacità di questa istituzione, per l’effetto lesa nel suo prestigio e nella sua credibilità. Non hanno pregio alcuno, per converso, le motivazioni addotte dal deferito Strim per legittimare il suo comportamento, lì dove -in particolare- sostiene che l’esternazione in scrutinio costituirebbe solo ed esclusivamente l’esercizio del diritto di critica riferito al fatto (provvedimento) e non già al profilo morale e professionale dell’Organo della FIGC che lo ha pronunciato. Appare conducente tener da conto che, anche a voler ammettere per mera ipotesi che difetti nella fattispecie la specifica intenzione di offendere i componenti della Corte di Giustizia Federale, rileva che è sufficiente la volontà cosciente insita nella consapevolezza dell’attitudine offensiva della condotta per integrare la violazione della norma in rubrica. Aver definito “indicibile e vergognosa” la motivazione della Corte di Giustizia Federale e, inoltre, aver qualificato come “nefandezze” quanto argomentato da questo Organo non lasciano spazio a dubbi in ordine all’esistenza del cennato elemento psicologico, confermato peraltro anche nello scritto difensivo agli atti, lì dove si tenta di accreditare la tesi secondo cui il giudizio espresso non sarebbe (testualmente) “…sufficientemente grave da poter mettere in dubbio l’integrità generale della CGF”.. 2) Il deferito Strim sostiene, poi, che all’epoca dei fatti non ricopriva più il ruolo di dirigente in seno alla ASD Marca Futsal, avendo rassegnato le sue dimissioni il 10.11.2012. Di questo avvenimento non v’è traccia nel fascicolo federale e, inoltre, il documento non riporta la data certa, per cui non può spiegare effetto alcuno nel presente procedimento. 3) E’ fondato, invece, il rilievo circa l’errata attribuzione al deferito Strim della carica di Vice Presidente della ASD Marca Futsal, considerato che costui non ha mai ricevuto tale investitura. E di questa rettifica occorre darne atto. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 5 (cinque) in confronto di Fulvio Strim, ammenda di € 1.000,00 (mille/00), in confronto della Società ASD Marca Futsal.
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