F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (303) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CALA (già Presidente/Amministratore della Soc. Lecco Calcio 1912 Spa) (nota n. 6405/182pf12-13/AM/ma dell’11.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013
(303) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CALA (già Presidente/Amministratore della Soc. Lecco Calcio 1912 Spa) (nota n. 6405/182pf12-13/AM/ma dell’11.4.2013).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:
il rappresentante della Procura Federale avv. Camici, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l’irrogazione di mesi sei di inibizione per il Sig. Giuseppe Cala, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Cala Giuseppe per rispondere (testualmente nel deferimento):
“della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., per aver sollevato, come meglio evidenziato nella parte motiva, gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell’operato di altri tesserati e Società affiliate alla FIGC relativamente a fatti dimostratisi assolutamente destituiti di fondamento”. Così testualmente nella premessa:
“con lettera-esposto del 10/9/2012, indirizzata a quest’Ufficio, il Sig. Giuseppe CALA, Amministratore Unico e Presidente del Calcio Lecco 1912 Spa dal 1/7/2012 al 31/8/2012, rappresentava, in sintesi, quanto segue:
a) il Direttore Generale della predetta Società, Sig. Paolo Cesana, gli aveva proposto di “comprare” la prima gara del campionato di Serie D, Lecco-ST Georgen del 2/9/2012;
b) sempre il Cesana gli aveva riferito di aver “comprato” la gara Savona-Lecco del 29/4/2012, agendo d’intesa con il socio Sig. Salvo Zangari e il Direttore Sportivo Sig. Francesco Lamazza nonché di aver “comprato” altre sei gare del Lecco della stagione sportiva 2011/2012, agendo sempre d’intesa con il Sig. Zangari e il Direttore Sportivo Sig. Lamazza;
c) il Segretario della Società, Sig. Ivan Corti, da lui incaricato in tal senso, aveva omesso di depositare le richieste di tesseramento e relativi accordi economici riguardanti n.8 calciatori della rosa;
d) il Direttore Generale Sig. Paolo Cesana e il Segretario Sig. Ivan Corti avevano provocato e avallato il clima intimidatorio creato dagli “ultras” nel corso dell’estate 2012, atto a far vendere al CALA le proprie quote di proprietà della Società e a favorire, quindi, il loro rientro nella medesima; alla predetta lettera-esposto del 10/9/2012 veniva altresì allegata altra lettera di pari data, apparentemente sottoscritta dal calciatore Sig. Valentin Jmurov, con la quale questi denunciava che la nuova dirigenza del Calcio Lecco 1912 Spa, con la quale questi denunciava che la nuova dirigenza del Calcio Lecco 1912 Spa, subentrata al Cala, non aveva rispettato il contratto tra lui e la Società, l’aveva messo fuori rosa, gli aveva impedito
ogni tipo di allenamento, l’aveva obbligato a lasciare l’abitazione e l’aveva diffidato dall’avvicinarsi agli impianti;”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato. L’istruttoria svolta al riguardo, consistita nell’acquisizione di tutta la documentazione di riferimento nonché delle dichiarazioni verbali dei soggetti interessati dalla vicenda, ha posto in evidenza come i “fatti” riferiti siano privi del benché minimo elemento probatorio. In particolare:
1) la gara del 2.09.2012 Lecco-ST. Georgen si è svolta in modo regolare, come riferito dai dirigenti delle due compagini nonché dai capitali e dagli allenatori delle squadre che hanno anche precisato di non essere a conoscenza di atti finalizzati ad alterarne il risultato;
2) Cesana, Zangari e Lamazza hanno respinto l’accusa mossa da Cala di aver “comprato”, nell’interesse di Calcio Lecco 1912, sei gare nel corso della stagione 2011/2012, precisando altresì di non essere a conoscenza di atti finalizzati ad alterare i risultati; per converso Cala non è stato in grado di specificare quali delle suddette gare sarebbero state oggetto di “negoziazione”;
3) Corti ha negato di aver ricevuto da Cala sia la busta contenente le richieste di tesseramento e i relativi accordi economici dei calciatori Frigerio, Santorelli, Arenella, Asti Brun, Ripamonti, Gimenez, De Silva e Pain e sia l’incarico di depositare detti atti presso la LND di Roma; sentiti poi sul punto, Santorelli, Asti Brun e Frigerio hanno smentito quanto affermato da Cala, di aver sottoscritto due volte le richieste di tesseramento;
4) Cala non è stato in grado di fornire ragguagli in ordine al clima intimidatorio che assume essere stato provocato da Cesana e Corti in accordo con gli ultras;
5) il calciatore Jmurov non risulta essere stato tesserato con il Lecco per la stagione sportiva 2012/2013, sicché non corrisponde al vero quanto affermato da Cala.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina a Giuseppe Cala la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
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