F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI JUNIOR BARBOZA ARCENI (calciatore contrattualmente vincolato nella corrente stagione sportiva con la Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6663/616pf12-13/MS/vdb del 22.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI JUNIOR BARBOZA ARCENI (calciatore contrattualmente vincolato nella corrente stagione sportiva con la Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6663/616pf12-13/MS/vdb del 22.4.2013). Con atto del 22 aprile 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Barboza Arceni Junior, calciatore tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, dell’art. 40, commi 4, 5, e 6 recante limitazioni al tesseramento dei calciatori”, perché seppure contrattualmente vincolato nella corrente stagione sportiva con l'ASD SS Lazio Calcio A 5 e pertanto in procinto di essere tesserato, non si è presentato, benché ritualmente convocato per due volte e senza addurre alcuna giustificazione, all'invito per le visite mediche e per l'inizio della preparazione, inviatogli dalla società di appartenenza; e per essersi tesserato, nella corrente stagiona sportiva e nonostante il vincolo contrattuale sottoscritto con la ASD SS Lazio Calcio A 5, con una società affiliata alla federazione brasiliana, ottenendo il relativo transfer dalla federazione spagnola e non da quella italiana. Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei di squalifica. Motivi della decisione La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha depositato alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dagli atti che in sede istruttoria è stato convocato dalla Procura Federale il Presidente della Società. Il Sig. Antonio Mennella, presidente della società, nell’audizione ha confermato quanto denunciato nell'esposto del 9 gennaio 2013, consegnando copia dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, da parte della società, delle spettanze dovute al calciatore in base al contratto. Il Sig. Mennella nell’esposto aveva rappresentato alla Procura Federale che nonostante il Barboza fosse vincolato con la società, dalla stagione sportiva 2010-11 sino al termine della corrente stagione, pur a fronte del regolare pagamento da parte della società ASD SS Lazio Calcio a 5 delle somme contrattualmente pattuite, a far data dal 30.6.12 si è reso irreperibile, non rispondendo alle lettere ed alle convocazioni ritualmente inviategli presso la residenza, violando le norme regolamentari relative al tesseramento dei calciatori ed ai relativi doveri; segnatamente non rispondeva alle raccomandate con cui veniva convocato per le visite mediche ed il ritiro (14.8.12 e 21.8.12), così come sono risultati inutili i tentativi di contattarlo telefonicamente; Il comportamento del sig. Barboza Arceni Junior integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall’art. 92, comma 1, delle NOIF, nonché dell’art. 40, commi 4, 5, e 6, con conseguente declaratoria della sua responsabilità. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Barboza Arceni Junior la squalifica per mesi 6 (sei)
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