F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO RICCI (Presidente della Soc. ASD Cynthia 1920) E DELLA SOCIETA’ ASD CYNTHIA 1920 (nota n. 6790/1230pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO RICCI (Presidente della Soc. ASD Cynthia 1920) E DELLA SOCIETA’ ASD CYNTHIA 1920 (nota n. 6790/1230pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6790/1230 del 24 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente pro tempore della A.S.D. Cynthia 1920, Ricci Massimiliano, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al C.U. n.3 del 25 febbraio 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Pontis Stefano. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società A.S.D. Cynthia 1920. Nel merito, l'allenatore Pontis aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale. in data 22 luglio 2011, per il pagamento del premio di tesseramento concordato in sede di accordo economico con la società, pari ad euro 7.000 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011. Il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla controparte di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 7.000, oltre ad euro 88 di interessi equitativamente calcolati. La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società in data 7 maggio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S.. Nel corso dell'udienza del 16 maggio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti di Ricci Massimiliano e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) nei confronti della società. Nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Per quanto precede, sono sanzionabili sia la condotta ascrivibile al presidente della società sia la società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni: - Massimiliano Ricci, Presidente pro tempore della società: l'inibizione di mesi 6 (sei); - ASD Cynthia 1920: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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