F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013 (341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA’ FC ATLETICO MONTICHIARI Srl (nota n. 6896/881pf12-13/AM/ma del 30.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 16 Maggio 2013
(341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA’ FC ATLETICO MONTICHIARI Srl (nota n. 6896/881pf12-13/AM/ma del 30.4.2013).
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6896/881 del 30 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente pro tempore della F.C. Atletico Montichiari srl, Viola Maurizio, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 16 febbraio 2013 (C.U. n.3 del 26 febbraio 2013) emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Arcuri Michele. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, e ai sensi dell'art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F., la Procura ha deferito anche la F.C. Atletico Montichiari. Nel merito, l'allenatore Arcuri aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, in data 2 luglio 2012, chiedendo il riconoscimento del pagamento da parte della A.C. Carpenedolo srl, sulla base di un accordo economico datato 16 agosto 2011 riguardante la stagione sportiva 2011/2012, della somma di euro 8.000, a saldo delle spettanze per il premio di tesseramento oltre agli interessi e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nelle more della vertenza, la A.C. Carpenedolo ha trasferito la sede legale, assumendo la denominazione di F.C. Atletico Montichiari. Il Collegio, al termine dell'istruttoria e dell'esame della documentazione pervenuta da entrambe le parti, ha accolto il ricorso e fatto obbligo all'A.C. Atletico Montichiari di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 8.000, a saldo delle sue spettanze, oltre ad euro 120 per interessi; nulla riconoscendo per la richiesta svalutazione monetaria come da costante orientamento. La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società, che però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta. All’inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Maurizio Viola, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società FC Atletico Montichiari Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procurale Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Maurizio Viola; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la Società FC Atletico Montichiari Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetti.”
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