COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 13.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale 1) MAMBRINI Lorenzo; 2) PROCELLI Andrea; 3) SCARSELLI Emanuele; 4) MICCIONI Stefano; 5) CAPORALI Carlo Alberto; 6) ANTONINI Davide; 7) SPAPPERI Aldo; 8) ROSSI Andrea; 9) A.S.D. VALFABBRICA; 10) A.S.D. SAN SECONDO; 11) A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC; 12) U.S.D. PONTE PATTOLI;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 128 del 13.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
1) MAMBRINI Lorenzo; 2) PROCELLI Andrea; 3) SCARSELLI Emanuele; 4) MICCIONI
Stefano; 5) CAPORALI Carlo Alberto; 6) ANTONINI Davide; 7) SPAPPERI Aldo; 8)
ROSSI Andrea; 9) A.S.D. VALFABBRICA; 10) A.S.D. SAN SECONDO; 11) A.S.D. SAN
MARCO JUVENTINA FC; 12) U.S.D. PONTE PATTOLI;
affinché rispondano:
“- Il signor Lorenzo MAMBRINI, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D.
VALFABBRICA, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del C.G.S. per aver
posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D.
Valfabbrica – A.S.D. San Secondo del 17/03/2013 al fine anche di assicurare un
vantaggio in classifica per la propria società il tutto come meglio descritto alle lettere
a),b),c),d),e),g),j),l),m),n),o),p),q),r),s) della parte motiva;
- Il signor Andrea PROCELLI, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D.
VALFABBRICA, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7 comma 1 del C.G.S. per aver
posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D.
Valfabbrica – A.S.D. San Secondo del 17/03/2013 al fine anche di assicurare un
vantaggio in classifica per la propria società e tentando di indurre, con minacce, altro
soggetto a compiere tali atti, il tutto come meglio descritto alle lettere a),e),j),m),n),o),p),s) )
della parte motiva;
- Il signor Emanuele SCARSELLI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
A.S.D. San Secondo, della violazione dell’art. 1, comma 1 e 7, comma 7 del C.G.S. per
avere omesso di denunciare con immediatezza e senza indugio alla Procura Federale della
F.I.G.C., i comportamenti messi in essere dai sig.ri Lorenzo MAMBRINI ed Andrea
PROCELLI, finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica
– San Secondo del 17/03/2013 e valevole per il campionato di Promozione della LND –
C.R. Umbria il tutto come meglio descritto alle lettere a),c),e),f),t) della parte motiva;
- Il sig. Stefano MICCIONI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Juventina
San Marco FC, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver
informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza
degli atti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli, e diretti ad alterare
il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San secondo del 17/03/2013 il tutto
come meglio descritto alle lettere a),f),h),i),q),u) della parte motiva;
- Il sig. Carlo Alberto CAPORALI, tesserato all’epoca dei fatti quale allenatore della
società U.S.D. Ponte Pattoli, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per
non aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a
conoscenza degli atti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli, e diretti
ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San secondo del 17/03/2013;
il tutto come meglio descritto alle lettere a),f),h),i),q),u) della parte motiva;
- Il sig. Davide ANTONINI, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la società U.S.D.
Ponte Pattoli, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver
informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza
degli atti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli, e diretti ad alterare
il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto
come meglio descritto alle lettere a,),f),h),i),q),u) della parte motiva;
- Il sig. Aldo SPAPPERI, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Generale della società
A.S.D. San Secondo, per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non
aver informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a
conoscenza degli atti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli, e diretti
ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San secondo del 17/03/2013,
il tutto come meglio descritto alle lettere a),k),q),u) ) della parte motiva;
- Il sig. Andrea ROSSI, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la A.S.D. Juventina San
Marco FC, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 7 C.G.S., per non aver
informato, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C. di essere venuto a conoscenza
degli atti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Mambrini e Andrea Procelli, e diretti ad alterare
il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San secondo del 17/03/2013, il tutto
come meglio descritto alle lettere a),h),q)u) ) della parte motiva;
- la società A.S.D. VALFABBRICA (matr. 54190), a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi degli art. 4, comma 2, e 7, comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri
tesserati sig.ri Lorenzo MAMBRINI e Andrea PROCELLI) della parte motiva;
- la società A.S.D. SAN SECONDO (matr. 64777) a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati sig.
Emanuele Scarselli nonché al suo Direttore Generale sig. Aldo Spapperi;
- la società A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC (matr. 770185) a titolo di responsabilità
oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S per la violazione ascritta ai propri
tesserati sig. Stefano Miccioni, Andrea Rossi;
- la società U.S.D. PONTE PATTOLI (matr. 81733) a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S per la violazione ascritta ai propri tesserati sig.ri Carlo
Alberto Caporali, Davide Antonini”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento in data 26 aprile 2013 (6854/788pf12-13/AM/ma), ritualmente
comunicato alle parti, il Procuratore Federale Vicario avv. Alfredo Mensitieri ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere
degli addebiti sopra riportati.
All’udienza di trattazione dell’11 maggio 2013 erano presenti: Andrea Procelli, nonché i
suoi difensori avv.ti Fabio Giotti e David Cerrini; Carlo Alberto Caporali, Davide Antonini,
Giampaolo Schiavolini, Presidente dell’U.S.D. Ponte Pattoli ed il loro difensore Pierluigi
Vossi; Stefano Miccioni, Andrea Rossi, Michele Di Giannantonio, Presidente della società
San Marco Juventina FC ed il loro difensore avv. Luca Brunelli; Luciano Pieretti,
Presidente della A.S.D. Valfabbrica; Aldo Spapperi; l’avv. Paco D’Onofrio, difensore di
Lorenzo Mambrini; l’avv. Andrea Galli, difensore di Emanuele Scarselli; nessuno è
presente per la A.S.D. San Secondo.
Preliminarmente si dà atto dell’intervenuta definizione del procedimento, all’udienza
dell’11 maggio 2013, ai sensi dell’art. 23 C.G.S. relativamente alle posizioni dei seguenti
deferiti: Emanuele Scarselli; Carlo Alberto Caporali; Davide Antonini; Stefano Miccioni;
Andrea Rossi; U.S.D. Ponte Pattoli; A.S.D. San Marco Juventina FC.
Quanto agli altri deferiti, esaminati gli atti, sentita la relazione del rappresentante della
Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo le seguenti sanzioni: 3 anni e 6 mesi di
squalifica nei confronti del Mambrini, 3 anni di squalifica nei confronti del Procelli, 6
mesi di inibizione nei confronti dello Spapperi, 12 punti di penalizzazione ed Euro
6.000,00 ammenda nei confronti della A.S.D. Valfabbrica, Euro 4.000,00 di ammenda
nei confronti della A.S.D. San Secondo; lette le memorie e sentite le difese e richieste dei
deferiti, i quali hanno concluso per il loro proscioglimento, la Commissione, a
scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’11 maggio 2103, osserva quanto segue.
Il presente deferimento trae origine da una denuncia presentata presso la sede del C.R.U.
il 25 marzo 2013 dal sig. Emanuele Scarselli (portiere della A.S.D. San Secondo), relativa
ad un tentativo di illecito perpetrato dal sig. Lorenzo Mambrini (allenatore della A.S.D.
Valfabbrica) al fine di alterare il risultato della gara del campionato di Promozione A.S.D.
Valfabbrica – A.S.D. San Secondo del 17 marzo 2013.
In particolare lo Scarselli ha riferito che in data 14 marzo 2013, a seguito di diverse
telefonate e messaggi sms a lui inviati dal Mambrini, si recava presso l’ufficio di
quest’ultimo per parlargli personalmente in merito ai contenuti di quanto richiesto
telefonicamente. Nell’occasione lo Scarselli effettuava una registrazione tramite I-Phone
del colloquio intercorso con il Mambrini, dal cui contenuto si evince sostanzialmente
l’offerta di € 1.000,00 formulata dal Mambrini allo Scarselli affinché quest’ultimo
procurasse volontariamente la sconfitta della propria squadra A.S.D. San Secondo in
occasione della predetta gara contro il Valfabbrica, più ulteriori € 500,00 in caso di
vittoria nella partita successiva del San Secondo contro la San Marco Juventina.
A seguito di tale denuncia la Procura Federale svolgeva le proprie indagini tramite
audizione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.
Nel corso delle sue audizioni dinanzi alla Procura lo Scarselli ha integralmente
confermato il contenuto della propria originaria denuncia, circostanziando ulteriormente
i fatti verificatisi; in particolare lo Scarselli ha riferito che il primo incontro con il
Mambrini si era svolto l’11 marzo 2013, nel pomeriggio presso la concessionaria di
quest’ultimo, ed a tale incontro era presente anche Andrea Procelli, attaccante del
Valfabbrica, il quale assistette all’intera conversazione tra lo Scarselli e il Mambrini.
Riferisce inoltre lo Scarselli che già in tale occasione il Mambrini gli offrì la somma di €
1.000,00 per agevolare la vittoria del Valfabbrica nella partita del 17 marzo contro il San
Secondo; al suo rifiuto intervenne il Procelli, il quale, con fare minaccioso, lo avvertì che
non sarebbe “uscito vivo da Valfabbrica”, che gli “avrebbe spaccato il naso e che sapeva
dove abitava” la sua ragazza.
Sempre in occasione della sua audizione lo Scarselli ha sottoscritto per conferma la
trascrizione del contenuto della registrazione via I-Phone del colloquio avvenuto il 14
marzo ed ha prodotto un elenco degli sms intercorsi tra lui e il Mambrini sin dall’8 marzo
2013.
Venivano inoltre sentiti dalla Procura sia il Mambrini che il Procelli. Il primo respingeva
ogni addebito evidenziando, per contro, che sarebbe stato proprio lo Scarselli a rivolgergli
una proposta per “accomodare” il risultato della gara; il secondo negava di aver
partecipato all’incontro dell’11 marzo e, comunque, di aver minacciato lo Scarselli.
La Procura ha inoltre provveduto all’interrogatorio dei calciatori Stefano Miccioni, Davide
Antonini e Andrea Rossi nonché dell’allenatore Carlo Alberto Caporali, indicati dallo
Scarselli come coloro ai quali aveva riferito l’accaduto, che hanno confermato di essere
stati informati dallo Scarselli circa gli episodi sopra riferiti; anche il sig. Aldo Spapperi,
Direttore Generale della A.S.D. San Secondo, è stato interrogato dalla Procura, alla quale
ha riferito che il venerdì 15 marzo lo Scarselli gli confidò, intimorito, di aver ricevuto
minacce connesse all’effettuazione dell’incontro, ma senza ulteriori dettagli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, in occasione dell’audizione in data 8 aprile 2013 dinanzi alla Procura
Federale lo Scarselli ha confermato, sottoscrivendola, la trascrizione della conversazione
registrata tramite I-Phone tra il medesimo Scarselli ed il Mambrini e dal contenuto di tale
trascrizione emerge inequivocabilmente il compimento di atti diretti ad alterare il
risultato della gara A.S.D. Valfabbrica – A.S.D. San Secondo del 18 marzo 2013 posti in
essere dal Mambrini.
Univocamente probanti in tal senso sono, infatti, le dichiarazioni di quest’ultimo il quale,
rivolgendosi allo Scarselli, afferma: “Io domenica sono messo male..se tu mi fai questo
piacere io lunedì ti porto giù 1.000 € in contanti e…bene o male vinciamo uguale” ed
ancora “se tanto la devi perdere uguale io lunedì mattina alle 9.30 ti vengo a prendere e ti
do 1.000 € in contanti, più 500 li prendi…” ed ancora “io so che sei tu che decidi…a me
una volta che mi hai detto di no è no. Una volta che mi hai detto di sì io i soldi…ho i soldi in
tasca..sono andato a prelevarli in banca perché non è che si può prelevare 950 € tutte le
settimane…hai 1.500 € in contanti…tanto con la San Marco non perdi”; inoltre “però tu
domenica mi devi venire a rompere i coglioni a Valfabbrica? Proprio domenica? Io ti do
1.500 €..1.000 lunedì mattina e il 4 aprile hai 500 €..se ne vuoi 600 te ne do anche
600..però dipende da te..dipende solo da me e da te..se tu mi dici guarda io non sopporto
domenica prima della partita sono elettrico…io devo sapere…oh Mambro…1-0..basta un
calcio di rigore..un tiro..ti scappa una cappella come domenica come a Marconi del Casa del
Diavolo…che Gaggiotti, s’è girato, ha rinviato la palla ed è andato liscio..quello
sembrava..altro che ci siamo messi d’accordo”; ed ancora “Oh..se non ci vuoi stare io non è
che ti posso dire..se per te..perdere uguale e non prendere 1.000 € ti va bene..che devo fare
io? Mica ti posso dire..”; “gli serviranno i soldi…gli servirà qualcosa…comunque sia io ti
lascio la massima libertà..tu domattina m’hai detto…tu adesso sai come siamo…1.000 €
domani e quell’altra domenica..hai 500 € con la San Marco…puoi fare quello che
vuoi..perché tanto domenica poi perdi e con la San Marco non perdi..tu in venti giorni hai
1.500 € in contanti..se puoi farlo io cerco…ti faccio un ordine con la tua ditta…1.000 €,
duemila euro…non penso che non prendi i soldi…”; “lunedì mattina alle nove mi mandi il
messaggio…<> vieni qua, tac 1.000 € in contanti e il 4 mattina <> tac 500 € in contanti”.
Tali dichiarazioni non sono state invero contestate dal Mambrini, il quale si è limitato ad
eccepire l’inutilizzabilità della registrazione tramite I-Phone in quanto priva di garanzie in
ordine alla sua attendibilità ed autenticità.
La mancata contestazione, nel merito, delle suddette dichiarazioni ne determina il loro
sostanziale riconoscimento, fermo restando che, in ogni caso, contrariamente a quanto
prospettato dalla difesa del Mambrini, è da ritenersi sicuramente utilizzabile nel
procedimento, quale fonte di prova, anche la stessa registrazione del colloquio tra i
presenti, e ciò sia in quanto non si rinvengono norme contrarie all’interno
dell’ordinamento sportivo, sia perché tale principio è riconosciuto anche in altri rami
dell’ordinamento ai quali quello sportivo fa riferimento in caso di sua incompletezza (cfr.
Cass. Pen., sez. VI, n. 16986/09: “La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra
presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia
partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile…”; Cons. Stato, sez. VI, n.
3797/07: “La registrazione fonografica di conversazione da parte di uno dei presenti,
benché effettuata clandestinamente, costituisce una forma di memorizzazione del fatto
storico del quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo ai
sensi dell’art. 234 c.p.p.”).
Peraltro l’eccezione relativa all’inutilizzabilità della registrazione si presenta generica ed
aprioristica, in quanto priva dell’allegazione di elementi volti ad attestare la non
corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Quanto precede è già di per sé sufficiente per concludere nel senso della configurabilità
dell’illecito.
A ciò si aggiunga quanto emergente dalla trascrizione dei numerosissimi sms intercorsi
tra il Mambrini e lo Scarselli nel periodo che va dall’8 al 16 marzo 2013, dal cui tenore
complessivo si evince una sostanziale conferma dell’offerta formulata dal Mambrini e
della titubanza dello Scarselli nell’accettarla: 2013-031-14 h. 17:06 Mambrini>Scarselli:
“Manu cazzo ma tre con lerc è a posto”; 2013-03-14 h. 18:13 Mambrini> Scarselli: “Sono
col Prox manu devi star sereno ti salv al 100%”; 2013-03-16 h. 14:14 Scarselli>Mambrini:
“No lory, era per dirti che io non voglio niente a che fare co Ste cose”.
Ovviamente è del tutto irrilevante il fatto che lo Scarselli non abbia accettato l’offerta e
che il Mambrini e lo Scarselli abbiano concluso la conversazione via sms salutandosi
amichevolmente ed augurandosi reciprocamente “una buona partita in bocca al lupo”
(vedi sms 2013-03-16 h. 14:14), atteso che la violazione contestata, come noto, si
concretizza in un illecito di pura condotta che in quanto tale si consuma nel momento in
cui si è verificata la promessa o l’offerta di un vantaggio indebito, risultando del tutto
irrilevante la successiva ed eventuale accettazione dell’offerta medesima.
Ulteriormente probante in ordine alla colpevolezza del Mambrini è, d’altronde, il suo
stesso comportamento, in alcuni casi contraddittorio (laddove riferisce alla Procura
Federale di aver inviato allo Scarselli solo due o tre sms, per poi correggersi dichiarando
“forse ricordavo male in merito al numero degli sms che effettivamente sono più numerosi”,
allorché l’Organo inquirente gli fa notare che gli sms da lui inviati allo Scarselli sono ben
ventisette), in altri casi reticente (laddove risponde “circa la mia vacanza la ritengo fatto
personale non inerente la presente indagine” quando l’inquirente gli chiede se abbia mai
telefonato allo Scarselli quando era a Cuba e con chi fosse in vacanza).
Analoghe conclusioni devono essere tratte con riferimento alla posizione di Andrea
Procelli.
Nonostante il suddetto non risulti effettivamente menzionato nell’ambito della
registrazione del colloquio del 14 marzo 2013, la sua responsabilità in ordine al tentativo
di alterare la gara ed alle minacce rivolte a tal fine allo Scarselli deriva innanzitutto dalle
affermazioni del medesimo Scarselli, che sul punto appaiono sicuramente credibili anche
in considerazione del fatto che non si ravvisano valide e logiche ragioni per cui egli
avrebbe dovuto – mentendo e quindi esponendosi alle relative conseguenze - coinvolgere
il Procelli nella vicenda de qua, né lo stesso Procelli prospetta una qualche ragione al
riguardo. Detta responsabilità è peraltro confermata dalle contraddittorie risposte rese
agli inquirenti dallo stesso Procelli e dal Mambrini, nel momento in cui il primo nega di
aver assistito all’incontro avvenuto l’11 marzo presso l’autosalone tra il Mambrini e lo
Scarselli e di non aver parlato in tale occasione con il medesimo Scarselli, mentre il
secondo riferisce invece di aver incontrato lo Scarselli l’11 marzo alla presenza del
Procelli e di non poter escludere che nell’occasione, anche se non alla sua presenza, i due
abbiano potuto parlare tra di loro.
Va, infine, evidenziato che anche il Procelli risulta reticente, trincerandosi a sua volta
dietro motivi di riservatezza circa la telefonata che lo Scarselli dichiara aver ricevuto da
Cuba, in occasione della quale riferisce che il Procelli lo invitava a non presentare
nessuna denuncia contro di lui ed il Mambrini, nonché il fatto che – come detto sopra –
nel messaggio sms 2013-03-14 h. 18:13 Mambrini scrive a Scarselli “Sono col Prox manu
devi star sereno ti salvi al 100%”, con ciò confermando la compartecipazione del Procelli
all’illecito.
Tutto quanto precede senza voler considerare, altresì, gli ulteriori episodi denunciati
dallo Scarselli nella sua memoria difensiva, dei quali il Mambrini e il Procelli si sarebbero
resi protagonisti il 26 e il 30 aprile 2013 allorché, recatisi entrambi nel luogo di lavoro
dello Scarselli, lo avrebbero minacciato pressantemente affinché ritrattasse quanto
denunciato agli Organi Federali.
Relativamente alla posizione del sig. Aldo Spapperi la fondatezza dell’addebito appare
evidente, oltre che sulla base delle affermazioni dello Scarselli, anche in virtù delle sue
stesse dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte alla Procura Federale.
Considerato, infatti, che lo Spapperi riconosce che lo Scarselli andò da lui a lamentarsi di
aver ricevuto minacce in relazione alla gara da disputare a Valfabbrica, al punto che
sempre lo stesso Spapperi riferisce di aver preso immediati contatti con il C.R.Umbria al
fine di ottenere consigli sul da farsi, non è credibile che costui non avesse maggiore
contezza dell’offerta ricevuta dallo Scarselli e dell’autore delle minacce rappresentate da
quest’ultimo. Da ciò consegue la fondatezza della violazione contestata in relazione
all’omessa denuncia.
All’affermazione di responsabilità dei sopra indicati deferiti consegue, inevitabilmente, la
responsabilità oggettiva delle rispettive Società di appartenenza ai sensi degli articoli 4,
comma 2 e 7, comma 2 del C.G.S. quanto alla A.S.D. Valfabbrica e 4, comma 2 quanto
alla A.S.D. San Secondo.
Considerata l’indubbia gravità degli episodi ed il disposto di cui all’art. 7, comma 5
C.G.S., le sanzioni nei confronti del Mambrini e del Procelli devono essere quantificate
nella misura richiesta dalla Procura Federale.
Anche quanto allo Spapperi, la sanzione va determinata nella misura indicata dalla
Procura Federale, corrispondente alla pena base presa in considerazione per gli altri
deferiti allo stesso titolo in sede di patteggiamento.
Quanto alle Società, la Commissione ritiene equo determinare in 10 punti di
penalizzazione la sanzione a carico dell’A.S.D. Valfabbrica, da scontare nella presente
stagione sportiva, oltre ed Euro 5.000,00 di ammenda ed in Euro 3.500,00 di ammenda
la sanzione a carico dell’A.S.D. San Secondo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità di tutti i deferiti e, per l’effetto,
applica nei loro confronti le seguenti sanzioni:
- al Sig. Lorenzo MAMBRINI la squalifica di anni tre e mesi sei;
- al Sig. Andrea PROCELLI la squalifica di anni tre;
- al Sig. Aldo SPAPPERI l’inibizione di mesi sei;
- alla Società A.S.D. VALFABBRICA la penalizzazione di dieci punti in classifica,
da scontare nella presente stagione sportiva, nonché l’ammenda di Euro
5.000,00;
- alla Società A.S.D. SAN SECONDO l’ammenda di Euro 3.500,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 13.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale 1) MAMBRINI Lorenzo; 2) PROCELLI Andrea; 3) SCARSELLI Emanuele; 4) MICCIONI Stefano; 5) CAPORALI Carlo Alberto; 6) ANTONINI Davide; 7) SPAPPERI Aldo; 8) ROSSI Andrea; 9) A.S.D. VALFABBRICA; 10) A.S.D. SAN SECONDO; 11) A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA FC; 12) U.S.D. PONTE PATTOLI;"