COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 15/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso Calcio Caldiero Terme Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Squalifica fino al 21/10/2013 allenatore Fedrigo Walter – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 15/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso Calcio Caldiero Terme
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 79 del 24/04/2013 – Squalifica fino
al 21/10/2013 allenatore Fedrigo Walter – Campionato Juniores Regionale
La Società Calco Caldiero Terme ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 79 del 24/04/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 21/10/2013 a
carico dell’allenatore Fedrigo Walter.
La Commissione Disciplinare Territoriale
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società Caldiero Terme e relativo al provvedimento disciplinare indicato a
margine, per invio tardivo.
Infatti il disposto di cui all’art. 45, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva recita : “i ricorsi di secondo grado devono
essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato
ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare.”
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società Caldiero Terme,
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 21/10/2013 a carico dell’allenatore Fedrigo Walter.
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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