DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 714 del 13.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 gara del 12/ 5/2013 AUGUSTA – FUENTE FOGGIA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 714 del 13.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 gara del 12/ 5/2013 AUGUSTA – FUENTE FOGGIA Reclamo proposto dalla società FUENTE FOGGIA avverso l'esito della gara Barletta AUGUSTA – FUENTE FOGGIA. Il Giudice Sportivo, rilevato che la società FUENTE FOGGIA ha presentato il preannuncio di reclamo solo alle ore 13,23 del 13/05/2013, senza aver rispettato le disposizioni riguardanti l’abbreviazione dei termini e modalità procedurali dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva diramate con il C.U. della F.I.G.C n.103°/A del 27/12/2012, avendo omesso di preannunciare per iscritto il reclamo agli arbitri entro 30 minuti dal termine della gara e di inviare le relative motivazioni entro le ore 9,00 del giorno successivo all’incontro P.Q.M visti il C.U.n°103 della F.I.G.C e gli artt.n°29 comma 4 lettera b e n° 33 comma 8 del C.G.S., Decide di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile; di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro AUGUSTA – FUENTE FOGGIA 8-3; la tassa di reclamo viene addebitata alla società ricorrente.
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