F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (nota n. 6517/783 pf12-13 SP/blp del 15.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013
(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (nota n. 6517/783 pf12-13 SP/blp del 15.4.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 15 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:
1) La Signora Ines Bellia, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Chieti Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all’articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse.
2) Società SS Chieti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Ines Bellia l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società SS Chieti Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00. È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha richiesto il loro proscioglimento. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con nota del 20 marzo 2013, la Co.Vi.So.C., riscontrava che la Società SS Chieti Calcio Srl, nel periodo da dicembre 2012 a febbraio 2013, utilizzava il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati anche per finalità diverse. Tale anomalia veniva rilevata dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa. Con provvedimento del 15 aprile 2013, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione la Signora Ines Bellia e la Società SS Chieti Calcio Srl, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 146/A del 7 maggio 2012, titolo I), par. III), lett. C), punto 8) e all’articolo 85, lettera C), paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., per aver, la Signora Bellia utilizzato il conto corrente bancario dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati, per finalità diverse. Tale comportamento antiregolamentare risulta provato dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, nonché da quanto accertato in sede di revisione contabile dalla Deloitte & Touche Spa. L’eccezione formulata in sede dibattimentale dal difensore dei deferiti non può essere accolta in quanto il Comunicato Ufficiale sopra richiamato, indica tra le prescrizioni poste a carico delle società, l’obbligo di utilizzare i conti correnti esclusivamente per determinati adempimenti e non per qualsiasi tipo di pagamento, come nel caso di specie. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dalla Signora Ines Bellia, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SS Chieti Calcio Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1, per i fatti ascritti al suo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Ines Bellia l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); nei confronti della Società SS Chieti Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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