F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia), Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ▪ (nota n. 6440/420 pf12-13 AM/ma del 12.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CARDIA (Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia), Società ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA ▪ (nota n. 6440/420 pf12-13 AM/ma del 12.4.2013). Con atto del 12 aprile 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Cardia Franco Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, per violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. ed al protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti", per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, essendosi accordato con l'allenatore Pani Massimiliano sulla completa gratuità della conduzione tecnica nella stagione sportiva 2011-12, omettendo tuttavia di sottoscrivere e depositare presso la L.N.D. l'apposita dichiarazione di gratuità; la Società ASD Progetto Calcio Sant’Elia, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti suddetti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione a Cardia Franco, e della sanzione di € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda alla Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia. Osserva la Commissione che con provvedimento del 27 ottobre 2012 il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel rigettare il ricorso proposto dall’allenatore Pani Massimiliano, rilevava che nessun contratto sottoscritto tra il ricorrente e la soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia, era stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., mentre, per stessa ammissione del Pani, era stato sottoscritto un contratto che prevedeva la gratuità della conduzione tecnica della squadra di detta Società. Il C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D., riporta il testo integrale del C.U. n. 52 pubblicato il 10 agosto 2011 dalla L.N.D., ove è espressamente disciplinato l'obbligo di deposito del contratto da parte dell'allenatore e, in caso di completa gratuità della conduzione tecnica, l'obbligo a carico di entrambe le parti di "sottoscrizione di un'apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione". Come detto risulta comprovata l'omissione del deposito del contratto, firmato dall'allenatore Massimiliano Pani e dal legale rappresentante della soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia, presso la L.N.D. in violazione del suddetto protocollo d'intesa AIAC-LND 8 FIGC - Commissione disciplinare nazionale - SS 2012-2013 in tema di "deposito dei contratti", nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra la Società e l'allenatore dilettante. Con la propria condotta omissiva il Pani ha contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, violando l'art. 1 comma 1 del CGS e l'art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto prescritto e contenuto nel C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. e nel protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti" Questo tipo di condotta è ascrivibile al Presidente, Sig. Franco Cardia, firmatario del contratto in questione e munito di potere di legale rappresentanza in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società. Il dovere del Tecnico di curare il deposito del contratto non ha carattere esimente per la Società sportiva che, oltre al detto obbligo di sottoscrizione e deposito della c.d. 'dichiarazione di gratuità', conserva comunque il dovere di accertare se ogni adempimento sia stato effettivamente espletato. Tale omissione costituisce aperta violazione dell'art.1 comma 1 del CGS in relazione al C.U. n°16 del 12 agosto 2011 della L.N.D. ed al protocollo d'intesa AIAC-LND in tema di "deposito dei contratti'. In particolare il Cardia ha violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, essendosi accordato con l'allenatore Pani Massimiliano sulla completa gratuità della conduzione tecnica nella stagione sportiva 2011-12, omettendo tuttavia di sottoscrivere e depositare presso la L.N.D. l'apposita dichiarazione di gratuità. La Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia risponde, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente. In relazione alla gravità del fatto si stabiliscono le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed infligge a Cardia Franco la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia la sanzione di € 1.800,00 (€ milleottocento/00) di ammenda.
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