F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GRASSI (Presidente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl ▪ (nota n. 6671/568 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 22 Maggio 2013 (315) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GRASSI (Presidente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl ▪ (nota n. 6671/568 pf12-13 AM/ma del 19.4.2013). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che: con atto del 19 aprile 2013 la Procura federale ha deferito Grassi Alberto, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società AC Mezzocorona Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 94 ter N.O.I.F. e del C.U. n.1 Dipartimento Interregionale del 2.07.2012, per non aver depositato entro i termini previsti gli accordi economici, e la citata Società ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Alberto Grassi e la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Sig. Alberto Grassi e la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio procuratore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Alberto Grassi, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Mezzocorona Srl, sanzione della ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Alberto Grassi, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - per la Società AC Mezzocorona Srl, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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