LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel Roman DEL PRETE/A.S.D.UNION QUINTO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel Roman DEL PRETE/A.S.D.UNION QUINTO Con ricorso del 16/1/2013 Roman Del Prete Manuel esponeva di aver concluso un accordo economico, per la stagione 2011/2012, con 1'ASD Union Quinto che prevedeva la corresponsione del complessivo importo di € 7.500,00, precisando di aver percepito il minor importo di € 5.250,00 e concludendo con la richiesta di condanna della Società al pagamento di € 2.250,00. La Società, si costituiva deducendo di aver effettuato pagamenti per complessivi € 10.000,00 e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 94 bis N.O.I.F., risultando versata la tassa di reclamo e prodotta 1'originale della ricevuta della raccomandata inviata dal ricorrente alla Società. Passando all'esame del merito si osserva che le produzioni dell'associazione - fotocopie di tre assegni costituiscono riscontro del versamento del minor importo di € 7.000,00, di cui € 6.000,00 per "premio concordato" ed € 1.000,00 per "premio 10 reti" con la sottoscrizione del calciatore per ricevuta, cosi risultando effettivamente percepita la somma sopra indicata (€. 10.000,00). Le ulteriori produzioni - due assegni di € 2.000,00 ed € 1.000,00 , prive della produzione del retro e, quindi, della quietanza dell'incasso, non offrono alcun obbiettivo riscontro della percezione dell'importo da parte del calciatore che, diversamente da quanto verificatosi per il versamento della somma di € 7.000,00, non ha sottoscritto alcuna ricevuta ne rilasciato quietanza. In relazione, infine, al versamento di € 7.000,00, può imputarsi a pagamento dell'importo convenzionalmente pattuito nell'accordo, esclusivamente la somma di € 6.000,00 mentre il residuo di complessivi € 1.000,00 deve essere escluso in quanto riferito a "premio 10 reti", voce all'evidenza insuscettibile di essere ricompresa nell'importo pattuito quale compenso nell'accordo economico. Deve, pertanto, concludersi accertando il credito del ricorrente nella minor misura di € 1.500,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO al pagamento in favore del sig.Manuel Roman DEL PRETE della somma di € 1.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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