LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CUTTONE/A.S.D.RICCIONE 1929

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 261 del 20.05.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CUTTONE/A.S.D.RICCIONE 1929 Con reclamo datato 17.09.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Cuttone Alessandro chiedeva la condanna della Riccione Calcio 1929 S.S.D. al pagamento della somma di € 15.405,13 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La Società controinteressata in data 26.09.2012 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto del reclamo presentato sulla base dell'invalidità dell'Accordo Economico azionato in quanto sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma. In data 13.10.2012 il reclamante produceva un ulteriore Accordo Economico, identico nel contenuto a quello allegato al reclamo, recante la data del 02.05.2012, sottoscritto dal sig. Galli Lauro, in qualità di Presidente. La Commissione rileva che tale Accordo Economico, sia stato sottoscritto da soggetto avente il potere di rappresentanza della Società controinteressata, come tale a da considerarsi pienamente valido ed efficace. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando Riccione Calcio 1929 S.S.D. r.l. a corrispondere al sig. Cuttone Alessandro la somma di € 15.405,13 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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