COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 162 DEL 21 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.131 del Sig. GARIERI Vincenzo- (tesserato della Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30/4/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 162 DEL 21 MAGGIO 2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO nr.131 del Sig. GARIERI Vincenzo- (tesserato della Società Real Pianopoli)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.148 del 2.5.2013 (squalifica fino al 30/4/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 27 maggio 2013;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 27 MAGGIO 2013.
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