COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Giovanni Benin – Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero del Sig. Agostino Incontro – Presidente U.C. Almisano della Società U.C. Almisano della Società A.S.C. A.C. Lonigo
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti :
del Sig. Giovanni Benin – Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero
del Sig. Agostino Incontro – Presidente U.C. Almisano
della Società U.C. Almisano
della Società A.S.C. A.C. Lonigo
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/5/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
Il Sig. Giovanni BENIN (Calciatore ora Borgo Scaligero)
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6
delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato nella corrente stagione sportiva n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria senza averne titolo perché al
momento non tesserato con la medesima bensì per l’ASD AC Lonigo come descritto nella parte motiva dell’atto di
deferimento;
il Sig. Agostino INCONTRO (Presidente U.C. Almisano)
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S.e art. 61, comma 5
delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte di gara valevoli per il Campionato di 3^ Categoria in cui
dichiarava che il giocatore Benin Giovanni era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità
della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado lo stesso non ne avesse titolo come descritto nella parte
motiva dell’atto di deferimento;
la Società U.C. Almisano
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte al
proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi
dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
la Società ASD AC Lonigo
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza.
Nell’udienza del 21/5/2013 sono risultati presenti :
il Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero
il Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano
la Società U.C. Almisano rappresentata dal Sig. Agostino Incontro
la Società A.S.C. A.C. Lonigo rappresentata dal Sig. Renato Randon
il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 21/5/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità
manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento),
precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la
penalizzazione di punti in classifica.
Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati :
i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
a carico del Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero : squalifica per una giornata;
a carico del Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano : inibizione per giorni trenta;
a carico dell’U.C. Almisano ammenda di € 300,00.-;
a carico dell’A.S.C. A.C. Lonigo ammenda di € 55,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al
comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero : squalifica per una giornata;
a carico del Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano : inibizione per giorni trenta;
a carico dell’U.C. Almisano ammenda di € 300,00.-;
a carico dell’A.S.C. A.C. Lonigo ammenda di € 55,00.-
i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’U.C. Almisano :
- la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della
stagione sportiva 2013/2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto di questo ultimo provvedimento proposto dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’U.C. Almisano, ritenuto
congruo lo stesso
dispone
l’irrogazione della seguente sanzione :
- la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della
stagione sportiva 2013/2014.
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