COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Giovanni Benin – Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero del Sig. Agostino Incontro – Presidente U.C. Almisano della Società U.C. Almisano della Società A.S.C. A.C. Lonigo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 22/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Giovanni Benin – Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero del Sig. Agostino Incontro – Presidente U.C. Almisano della Società U.C. Almisano della Società A.S.C. A.C. Lonigo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 8/5/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Giovanni BENIN (Calciatore ora Borgo Scaligero) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 61, comma 6 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 2 gare del Campionato di 3^ Categoria senza averne titolo perché al momento non tesserato con la medesima bensì per l’ASD AC Lonigo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; il Sig. Agostino INCONTRO (Presidente U.C. Almisano) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S.e art. 61, comma 5 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte di gara valevoli per il Campionato di 3^ Categoria in cui dichiarava che il giocatore Benin Giovanni era regolarmente tesserato e partecipava alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado lo stesso non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; la Società U.C. Almisano per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. la Società ASD AC Lonigo a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 21/5/2013 sono risultati presenti : il Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero il Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano la Società U.C. Almisano rappresentata dal Sig. Agostino Incontro la Società A.S.C. A.C. Lonigo rappresentata dal Sig. Renato Randon il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 21/5/2013, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), precisando, nel contempo che la Procura Federale non ha ritenuto di poter patteggiare la sanzione riguardante la penalizzazione di punti in classifica. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dai soggetti interessati : i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. a carico del Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero : squalifica per una giornata; a carico del Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano : inibizione per giorni trenta; a carico dell’U.C. Almisano ammenda di € 300,00.-; a carico dell’A.S.C. A.C. Lonigo ammenda di € 55,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti sopra rappresentate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Giovanni Benin Calciatore ora tesserato A.S.D. Borgo Scaligero : squalifica per una giornata; a carico del Sig. Agostino Incontro Presidente U.C. Almisano : inibizione per giorni trenta; a carico dell’U.C. Almisano ammenda di € 300,00.-; a carico dell’A.S.C. A.C. Lonigo ammenda di € 55,00.- i suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato. Il Dott. Sciuto ha infine dichiarato che la Procura Federale ha chiesto di infliggere all’U.C. Almisano : - la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto di questo ultimo provvedimento proposto dal Dott. Sciuto da infliggere a carico dell’U.C. Almisano, ritenuto congruo lo stesso dispone l’irrogazione della seguente sanzione : - la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti da applicare alla classifica del Campionato della prima squadra della stagione sportiva 2013/2014.
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