F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6103/753 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013). (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6104/754 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6103/753 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013). (284) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO BATTAGLIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SG Gallaratese), Società SG GALLARATESE ASD ▪ (nota n. 6104/754 pf12-13/MS/vdb del 28.3.2013). Con atti indicati in epigrafe, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giancarlo Battaglia, all’epoca dei fatti rappresentante legale della S.G. Gallaratese, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 15, CGS, per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici emessa all’esito del contenzioso tra la Società e i calciatori Santobuono Mirko e Fanfoni Stefano. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per il Sig. Battaglia e di 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società. Le circostanze addebitate al legale rappresentante della Società in questione risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provata la violazione contestata. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo; P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione al Sig. Giancarlo Battaglia e di 2 (due) punti di penalizzazione alla SG Gallaratese ASD, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.
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