F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6272/778 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013). (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6273/773 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013
(297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6272/778 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013).
(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO CHIALASTRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 6273/773 pf12-13/SP/blp del 8.4.2013).
In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 298 del 2013 al n. 297 del 2013 per connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, la Commissione, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Chialastri Bruno: mesi 6 (sei) di inibizione;
- per SS Milazzo Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro);
osserva quanto segue.
Il Deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Bruno Chialastri, Amministratore unico e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Milazzo”), per rispondere, rispettivamente:
- il Sig. Chialastri, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) e paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.
Motivazione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Chialastri risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.
P.Q.M.
accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina al Sig. Bruno Chialastri la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla SS Milazzo Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva.
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