F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 6880/775 pf12-13/SP/blp del 29.4.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 23 Maggio 2013 (340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTEO DELLERA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 6880/775 pf12-13/SP/blp del 29.4.2013). La Commissione, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione per Matteo Dellera; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, per la Società AS Casale Calcio Srl; osserva quanto segue. Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Matteo Dellera, Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Casale Calcio Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Casale”), per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Dellera, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Dellera risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dal Report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa allegato alla nota Co.Vi.So.C. del 20 marzo 2013. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale; P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina al Sig. Matteo Dellera la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ed alla AS Casale Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella prossima stagione sportiva.
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