F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 29 Maggio 2013 (240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO SOLDINI – (Fallimento Società SS Sambenedettese Calcio Srl) ▪ (nota n. 4921/129 pf09-10 AM/ma del 15.2.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 29 Maggio 2013 (240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO SOLDINI - (Fallimento Società SS Sambenedettese Calcio Srl) ▪ (nota n. 4921/129 pf09-10 AM/ma del 15.2.2013). Con atto del 15 febbraio 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Alberto Soldini, per la violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 14 dicembre 2005 e fino alta data del fallimento, la carica di Amministratore Unico della Società SS Sambenedettese Calcio Srl attuando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della Società, di cui ha mantenuto e prolungato lo stato di dissesto come rilevato anche nella sentenza di fallimento. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione a carico di Alberto Soldini. Il procedimento deriva dal fallimento della Società SS Sambenedettese Calcio Srl dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza dell’8 maggio 2006. Nella stagione 2005/2006 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1. Come risulta dalla visura camerale storica e dai fogli di censimento depositati presso la competente Lega, in tale periodo la Società è stata amministrata, per quanto qui interessa, dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento, dal Sig. Alberto Soldini, in qualità di Amministratore Unico. Nel medesimo periodo il Sig. Alberto Soldini è stato anche socio unico della Società. Le modalità, contrarie alle norme di legge ed alle norme federali, con le quali i Legali Rappresentanti pro-tempore della Società hanno operato sono state sanzionate già prima del fallimento dagli organi di giustizia sportiva, come si evince dai Comunicati Ufficiali della Commissione disciplinare nazionale n. 316/C del 6 maggio 2006 (mancato pagamento nei termini prescritti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità da aprite a giugno 2005 a riprova della già esistente incapacità della Società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni) e n. 325/C del 12 maggio 2006 (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver posto in essere un comportamento "surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme", in particolare effettuando il versamento delle somme necessarie ad eliminare il deficit patrimoniale della Società ma prelevandole dalle casse sociali immediatamente dopo, facendo cosi soltanto apparire alla CO.VI.SO.C. come sussistenti tutte le condizioni previste dalle norme federali per l'iscrizione al Campionato). L'esistenza dello stato di decozione nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento è anche attestata nella sentenza di Fallimento, agli atti del presente procedimento, della S.S. Sambenedettese Calcio Srl; si legge, infatti, nella sentenza che "la grave situazione di squilibrio finanziario - patrimoniale della Società debitrice emerge anche dalla dettagliata analisi dei bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 effettuata dalla Guardia di Finanza". L'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". In ragione della carica pro-tempore rivestita e dei poteri gestori ad essa connessi, le responsabilità per la creazione ed il protrarsi nel tempo dello stato di decozione della Società - presente nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento della stessa - vanno attribuite soprattutto al Sig. Alberto Soldini per il periodo di sua competenza. In relazione alla gravità del fatto, ed al ruolo avuto dal Soldini nelle vicende societarie in questione, si ritiene equa la sanzione richiesta dalla Procura federale. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge al Sig. Alberto Soldini la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione.
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