COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 22 – Procura Federale – Deferimento del signor Pietro Mozzone, calciatore tesserato per la società Pol. Celle Ligure, per violazione dell’art. 1/1 CGS e della stessa società per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 22 - Procura Federale - Deferimento del signor Pietro Mozzone, calciatore tesserato per la società Pol. Celle Ligure, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della stessa società per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Con provvedimento del 6.2.2013, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, per violazione dell’art. 1/1 del CGS, Pietro Mozzone, calciatore tesserato per la società Pol. Celle Ligure, e la società medesima per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS nella violazione ascritta al proprio calciatore. Il Mozzone è accusato di aver violato il principio di lealtà e correttezza sportiva per aver incitato i propri tifosi, al termine dell’incontro Spotornese - Celle Ligure del 15.1.2012, a effettuare verso i carabinieri in servizio allo stadio il coro “la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di m. - carabiniere”. All’odierna riunione è presente il deferito e, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini. All’inizio della riunione odierna il Signor Pietro Mozzone ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. e in proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Mozzone ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [pena base sanzione di squalifica per quattro giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a squalifica per tre giornate]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, P.Q.M. la Commissione disciplinare dispone l’applicazione a carico del Sig. Pietro Mozzone, della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara. dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è continuato per quanto a carico della società Pol. Celle Ligure, assente in giudizio, per la quale il Procuratore Federale ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nella violazione compiuta dal proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, ritenuto automaticamente applicabile la sanzione e congrua la misura richiesta dall’accusa, condanna la società Pol. Celle Ligure al pagamento dell’ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it