COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Laguna Venezia 2011 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/10/2014 calciatore Scultz Gianmarco – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Laguna Venezia 2011 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/10/2014 calciatore Scultz Gianmarco – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Laguna 2011 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 31/10/2014 a carico del giocatore Scultz Gianmarco : “per insulti e minacce nei confronti di un A.A. e, dopo l'espulsione, per offese all'arbitro cui pestava per due volte un piede provocandogli dolore; nonché per avere - a fine gara - reiterato le offese nei confronti dell'A.A. e dello stesso Arbitro, che tratteneva con due manate al braccio, afferrandolo altresì violentemente per il colletto e provocandogli forte dolore alla clavicola; desisteva dall'infierire per il fattivo intervento di alcuni calciatori della sua squadra. Infine, al termine dell’incontro sostava minacciosamente fuori dallo spogliatoio costringendo la terna arbitrale a trattenersi a lungo nello spogliatoio stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il ricorso presentato dalla Società Laguna Venezia 2011; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della società ricorrente assieme al calciatore Scultz; sentiti i componenti della terna arbitrale come da verbale in atti; considerata l’esaustività dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali dai quali risulta la descrizione dettagliata degli accadimenti; ritenuto che i fatti che hanno portato alla sanzione irrogata al giocatore Scultz sono stati confermati nell’istruttoria svolta, ad eccezione dell’addebito consistente nell’avere sostato “minacciosamente fuori dallo spogliatoio, costringendo la terna arbitrale a trattenersi a lungo nello spogliatoio stesso”; ritenuto, pertanto, dover ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, riconducendola alla data del 15/7/2014 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Laguna Venezia 2011; - di ridurre al 15 luglio 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scultz Gianmarco. La tassa reclamo non é stata versata.
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