COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ricorso A.S.D. Laguna Venezia 2011 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 – Squalifica sino al 31/10/2014 calciatore Scultz Gianmarco – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DEL 29/05/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Ricorso A.S.D. Laguna Venezia 2011
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 – Squalifica sino
al 31/10/2014 calciatore Scultz Gianmarco – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Laguna 2011 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 82 dell’8/5/2013 con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 31/10/2014 a
carico del giocatore Scultz Gianmarco :
“per insulti e minacce nei confronti di un A.A. e, dopo l'espulsione, per offese all'arbitro cui pestava per due volte un piede
provocandogli dolore; nonché per avere - a fine gara - reiterato le offese nei confronti dell'A.A. e dello stesso Arbitro, che
tratteneva con due manate al braccio, afferrandolo altresì violentemente per il colletto e provocandogli forte dolore alla
clavicola; desisteva dall'infierire per il fattivo intervento di alcuni calciatori della sua squadra. Infine, al termine
dell’incontro sostava minacciosamente fuori dallo spogliatoio costringendo la terna arbitrale a trattenersi a lungo nello
spogliatoio stesso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
esaminato il ricorso presentato dalla Società Laguna Venezia 2011;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società ricorrente assieme al calciatore Scultz;
sentiti i componenti della terna arbitrale come da verbale in atti;
considerata l’esaustività dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali dai quali risulta la descrizione dettagliata degli
accadimenti;
ritenuto che i fatti che hanno portato alla sanzione irrogata al giocatore Scultz sono stati confermati nell’istruttoria svolta,
ad eccezione dell’addebito consistente nell’avere sostato “minacciosamente fuori dallo spogliatoio, costringendo la terna
arbitrale a trattenersi a lungo nello spogliatoio stesso”;
ritenuto, pertanto, dover ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, riconducendola alla data del
15/7/2014
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Laguna Venezia 2011;
- di ridurre al 15 luglio 2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Scultz Gianmarco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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