DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 762 del 27.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. PLAY-OFF UNDER 21 SEMIFINALI GARE DEL 25/26/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla società S.S. LAZIO CALCIO A 5 riguardo l’esito della gara AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5 del 26.5.2013 – Play Off Under 21 gara del 26/ 5/2013 AUGUSTA F.C. – S.S. LAZIO CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 762 del 27.05.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 5.1.1. PLAY-OFF UNDER 21 SEMIFINALI GARE DEL 25/26/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/05/2013: AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5 Reclamo proposto dalla società S.S. LAZIO CALCIO A 5 riguardo l’esito della gara AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5 del 26.5.2013 – Play Off Under 21 gara del 26/ 5/2013 AUGUSTA F.C. - S.S. LAZIO CALCIO A 5 Con il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini abbreviati previsti dal C.U 329 del 11/01/2013 la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per i danni fisici subiti dal calciatore Miranda Antonio, il quale a detta della ricorrente, al 10° minuto del primo tempo, mentre si trovava in panchina, sarebbe stato colpito con un pugno al viso all'altezza della tempia sinistra da un sostenitore della società avversaria sportosi dalle transenne. Per effetto del colpo subito il calciatore si accasciava al suolo ed era costretto ad abbandonare definitivamente l'incontro. Successivamente si recava presso il nosocomio di Augusta da dove veniva dimesso con una prognosi di cinque giorni per trauma cranico e trauma rachide cervico-dorsale. Contro deduce la convenuta sostenendo l'infondatezza di quanto accaduto ed escludendo a riguardo qualsiasi responsabilità dei propri sostenitori. Nella fattispecie tuttavia, dal referto arbitrale e da quello del Commissario di campo non si evince che la responsabilità di quanto accaduto possa essere ascritta in modo ineludibile ai sostenitori della società Augusta. Per la decisione della controversia,occorrono, pertanto, ulteriori elementi probatori,miranti ad accertare la reale dinamica degli accadimenti;appare opportuno,di conseguenza, soprassedere ad ogni decisione in merito,trasmettendo gli atti alla procura federale affinché,in tempi brevi,stante la calendarizzazione delle gare finali del campionato,acquisisca tutte le notizie indispensabili per la definizione del caso in esame. PQM Visti gli art 17,29,33 del CGS e il C.U.329,si decide di soprassedere ad ogni decisione inerente il presente reclamo,disponendo la contestuale trasmissione degli atti alla procura federale per il reale accertamento dei fatti e l'individuazione delle eventuali consequenziali responsabilità a carico di società o tesserati
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