CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 maggio 2013 promosso da: Sig. Claudio Peverani / A.S. Bari SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 maggio 2013 promosso da: Sig. Claudio Peverani / A.S. Bari SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Guido Cecinelli – Presidente Prof. Avv. Filippo Lubrano – Arbitro Dott. Gennaro Calabrese - Arbitro riunito in conferenza personale il 28.5.2013 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2575 dell’1.10.2012 - 664) promosso da: Sig. Claudio Peverani, con e presso l’Avv.Sergio Puglisi Maraja - parte istante – Contro A.S. Bari s.p.a. con gli Avv.ti Prof.Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 1.10.2012, (prot.N.2575), il Sig. Claudio Peverani (di seguito, per brevità, anche “istante”), in proprio e/o quale legale rappresentante della s.r.l. CP e P Management, presentava istanza di arbitrato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”), ai sensi dell’art.24 del Nuovo Regolamento Agenti Calciatori e del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della società A.S. Bari Spa (di seguito, per brevità, anche “società” o la “parte intimata” ) per sentirla condannare al pagamento in suo favore “… della capitale somma di € 17.500,00 con gli interessi legali dal 29.12.2010 o, comunque, dalla domanda al saldo, con vittoria delle spese del giudizio”. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.g), del Codice, il Prof.Avv.Filippo Lubrano. Si costituiva in giudizio la spa A.S. Bari s.p.a. contestando la domanda e, preliminarmente, eccependo l’incompetenza, anche sub specie di carenza di potestas judicandi, del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite ex art.19 c.1 del Codice, omettendo di nominare il proprio arbitro. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 26.11.2012 (prot.3172), fissava l’incontro con le parti per il 3.12.2012. La parte intimata comunicava di non poter prendere parte all’udienza del 3.12.2012, insistendo nell’eccezione preliminare. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 7.1.2013 (prot.0023) rigettava l’istanza di incompetenza e fissava il termine del 14.1.2013 alla parte intimata, per la designazione del proprio arbitro. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente nominava d’ufficio arbitro per la parte intimata il dr.Gennaro Calabrese. Il Prof.Avv.Filippo Lubrano e il Dott.Gennaro Calabrese accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv.Guido Cecinelli, il quale, a sua volta, accettava l’incarico in data 5.4.2013. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 19 aprile 2013. All’udienza del 19.4.2013, veniva esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art.20 c.1-2 del Codice, con esito negativo. Le parti chiedevano di discutere la causa, dopo aver espressamente dichiarato di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice, e di accettare la composizione del Collegio Arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere motivi di ricusazione nei confronti degli arbitri nominati. Dopo la discussione, durante la quale la parte intimata depositava documentazione, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio si riservava la decisione, concedendo termine alle parti fino al 6.5.2013 per il deposito di note, e fino al 16.5.2013 per il deposito di repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE La parte istante attivava la procedura arbitrale ex art.24 del Nuovo Regolamento Agenti Calciatori, a seguito del perdurante inadempimento della A.S. Bari spa, al contratto di rappresentanza del 30.6.2010, con il quale quest’ultima conferiva all’agente di calciatori Claudio Peverani, mandato affinché curasse il tesseramento e la stipula del contratto federale con il calciatore Nico Pulzetti. Il suddetto mandato prevedeva il compenso di € 180.000,00 da corrispondersi in varie tranches: € 35.000,00 + IVA per la stagione sportiva 2010/2011; € 40.000,00 per la stagione sportiva 2011/2012; € 50.000,00 per la stagione sportiva 2012/2013; € 55.000,00 per la stagione sportiva 2013/2014. Il suddetto compenso veniva convenuto per il periodo nel quale il giocatore rimaneva tesserato per la resistente. Il calciatore rimaneva tesserato per la A.S. Bari s.p.a. fino al 31.12.2010 e, nel gennaio 2011, si trasferiva alla A.C. Chievo Verona. La richiesta dell’agente, relativa al periodo 1.7.2010/31.12.2010, era, pertanto, pari ad €17.500,00 e lo stesso emetteva la fattura n.12 del 29.12.2010 che non veniva onorata. La A.S. Bari s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo la “manifesta insussistenza della potestas judicandi del T.N.A.S.”, a causa della rilevata inesistenza della clausola compromissoria nella scrittura privata del 20.6.2010 (contratto – tipo di rappresentanza), ribadita anche all’udienza di discussione del 19.4.2013. Nel merito, la parte intimata eccepiva l’infondatezza della domanda, per non essere stato redatto l’incarico sul modulo della Commissione Agenti (Modello FIFA), e il mancato deposito o invio del mandato a mezzo lettera a.r. alla Commissione Agenti entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Eccepiva, altresì, la parte intimata, la violazione degli obblighi di cui agli artt.16 c.8, 19 c.3 e 20 c.2-3-4-5-6-8-9 del Regolamento Agenti, versando l’istante nella situazione di conflitto di interessi, e che il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Nico Pulzetti era stata curata esclusivamente dal direttore sportivo della A.S. Bari s.p.a. Eccepiva, ancora, la parte intimata, che il contratto de quo non prevedeva il riconoscimento del diritto al compenso inferiore a quello stabilito per ogni stagione, qualora il calciatore si fosse trasferito in altra società nella medesima stagione, essendo stabilito che “in caso di trasferimento del calciatore, nulla sarà dovuto all’agente”. Preliminarmente il Collegio rileva che la competenza del TNAS, trova diretto fondamento nella circostanza che la provvigione oggetto dell’odierno giudizio, attiene al periodo 1 luglio / 31 dicembre 2010 e, dunque, ricade nella previsione dell’art.24 commi 1-2 del Regolamento Agenti al momento vigente; inoltre, l’art.6 comma II° del mandato del 30.6.2010 prevede chiaramente “la giurisdizione della Federazione competente o della FIFA”. La necessità, in proposito, di uno specifico accordo tra le parti, è stata introdotta solo dalla modifica approvata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con Comunicato Ufficiale del 3.5.2011 n.100, nella fattispecie non applicabile. Per quanto attiene alla invocata sentenza del TAR per il Lazio eccepita dalla parte resistente, il Collegio rileva che la stessa ha concesso facoltà agli agenti di rivolgersi al TNAS o alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, e che la A.S. Bari s.p.a., affiliata alla FIGC, deve rispettare la norma sottoscritta in sede federale (Lodo TNAS del 26.4.2011 Corsi / Bologna ex multis). Pertanto gli effetti invocati della sentenza del TAR per il Lazio, non esplicano effetti caducatori sulla clausola derogatoria della competenza del TNAS (contratto stipulato antecedentemente all’annullamento della normativa federale). Pertanto, l’eccezione di incompetenza sollevata, non ha pregio e deve essere rigettata. Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva che il contratto Peverani/Società Bari è stato stipulato su modulo FIFA, applicabile in quanto Claudio Peverani è tesserato alla Federazione Sanmarinese Giuoco Calcio (documento depositato all’udienza) e lo stesso contratto è stato contestualmente trasmesso alla F.I.G.C.–Commissione Agenti (ricevuta dalla raccomandata depositata in udienza). Pertanto tale doglianza deve essere rigettata. La Società Bari poteva bene dare incarico al sig. Claudio Peverani, anche se lo stesso fosse stato in precedenza rappresentante del calciatore Nico Pulzetti, posto che in proposito l’ordinamento federale non pone alcun divieto. In ogni caso, dalla documentazione giornalistica depositata, il Collegio non desume, con sicurezza, l’esistenza di un rapporto giuridico Nico Pulzetti / Claudio Peverani: la prova, in mancanza di documentazione ufficiale, avrebbe dovuto essere specifica e sicura, non generica e presuntiva. Anche questa eccezione non ha, dunque, pregio. L’esecuzione del contratto A.S. Bari s.p.a. – Claudio Peverani risulta dimostrata dalla successiva stipulazione del contratto A.S.Bari s.p.a. – Nico Pulzetti (sullo stesso non doveva essere apposta la firma dell’Agente della stessa Società, firma non richiesta da alcuna norma e, comunque, irrilevante). Il Collegio osserva anche il trasferimento del calciatore Nico Pulzetti dal Bari al Chievo Verona con decorrenza gennaio 2011, non fa venire meno l’obbligo del pagamento da parte della A.S. Bari s.p.a. per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2010, durante il quale il calciatore è rimasto sicuramente nell’organico della società resistente. Evidentemente la clausola del contratto (“I suddetti compensi saranno dovuti all’Agente, se e solo se, il Calciatore rimane tesserato con la Società. In caso di trasferimento del Calciatore nulla sarà dovuto all’Agente”) deve essere interpretata nel senso che il compenso spetta all’Agente per il periodo durante il quale il Calciatore rimane nell’organico della Società: secondo l’interpretazione prospettata dalla A.S. Bari s.p.a., in una ipotesi di contratto quadriennale quale quello in questione, in caso di trasferimento all’inizio dell’ultimo semestre (gennaio 2016) la Società non avrebbe dovuto pagare alcun compenso, ma ciò è evidentemente infondato. Appare, dunque, incontestabile la vigenza dell’incarico inter partes, regolarmente espletato dal Sig.Claudio Peverani: il tesseramento del giocatore è, dunque, la prova documentale dell’attività professionale svolta. Risulta, pertanto, accertato l’inadempimento all’obbligazione pecuniaria a carico della A.S. Bari s.p.a, che deve essere condannata al pagamento della somma di e € 17.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in accoglimento dell’istanza di arbitrato. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, così dispone: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Sig.Claudio Peverani in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CP e P Management, condanna la A.S. Bari s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere allo stesso Sig.Claudio Peverani la somma di € 17.500,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; b) condanna la A.S. Bari s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 3.000,00 (tremila); c) condanna la A.S. Bari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte istante, liquidate forfettariamente in € 1.500,00 oltre IVA e CAP. d) condanna, altresì, la parte intimata al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati, siano incamerati dal TNAS. Così deciso in Roma il 28.5.2013, in conferenza personale degli Arbitri, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Filippo Lubrano – Arbitro F.to Gennaro Calabrese – Arbitro
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