COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 62 del 06/06/2013 Delibera del Giudice sportivo PREANNUNCIO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO BOLZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 56 DEL 09/05/213 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 500,00 ALLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA PER 5 GARE AL GIOCATORE SCHIESARO MATTIA.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 62 del 06/06/2013 Delibera del Giudice sportivo PREANNUNCIO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO BOLZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 56 DEL 09/05/213 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 500,00 ALLA SOCIETA' E LA SQUALIFICA PER 5 GARE AL GIOCATORE SCHIESARO MATTIA. La società A.S.D. ATLETICO BOLZANO, con atto di data 09/05/2013 ha preannunciato di voler ricorrere contro le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo nel comunicato n. 56 del 09/05/2013. Al preannuncio di reclamo non è seguita nei termini la presentazione di formalereclamo avverso la decisione sopra indicata.Il preannuncio di reclamo deve quindi dichiararsi improcedibile. P.Q.M.La Commissione dichiara improcedibile il preannuncio di reclamo presentato dalla società A.S.D. ATLETICO BOLZANO e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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