COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 62 del 06/06/2013 Delibera del Giudice sportivo RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD LAGHETTI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 61 DEL 31/05/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEL FABBRO LORIS PER SEI GIORNATE IN SEGUITO ALLA GARA DEL 26/05/2013 TRA LAGHETTI E IMPERIAL (CAMPIONATO III. CATEGORIA).

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 62 del 06/06/2013 Delibera del Giudice sportivo RECLAMO DELLA SOCIETA’ USD LAGHETTI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 61 DEL 31/05/2013 RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DEL FABBRO LORIS PER SEI GIORNATE IN SEGUITO ALLA GARA DEL 26/05/2013 TRA LAGHETTI E IMPERIAL (CAMPIONATO III. CATEGORIA). La società USD LAGHETTI, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato al calciatore DEL FABBRO LORIS la squalifica per 6 giornate per i motivi contenuti nel C.U.. La ricorrente chiede la riduzione del provvedimento disciplinare assunto. Il reclamo è infondato. In fatto emerge dal rapporto dell’arbitro che effettivamente il calciatore DEL FABBRO LORIS dopo aver subito un fallo, ha rincorso in reazione il calciatore avversario responsabile, aggredendolo verbalmente e spintonandolo con forza con le mani sul petto, nonché per avere, alla notifica dell'espulsione, spintonato anche l'arbitro, facendolo indietreggiare di 4-5 metri e manifestato vibrate proteste finchè non veniva allontanato da alcuni compagni di squadra. Osservato che il rapporto dell’arbitro in base all’art. 35, comma 1, C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che d’altra parte le argomentazioni della società ricorrente non hanno pregio, le sanzioni irrogate vengono ritenute congrue nell’entità irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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